Coppie omosessuali di fatto, niente pensione di reversibilità

Pubblicato il 15 marzo 2022

Niente pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omossessuale se la convivenza è precedente alla Legge Cirinnà del 2016, non applicabile retroattivamente.

Con ordinanza n. 8241 del 14 marzo 2022, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di primo e secondo grado avevano rigettato la domanda avanzata da una donna al fine di veder accertato il proprio diritto di percepire la pensione di reversibilità, quale superstite beneficiaria della partner deceduta prima dell'entrata in vigore della Legge n. 76/2016 (cosiddetta Legge Cirinnà).

L'interessata aveva dedotto di aver convissuto stabilmente con la compagna per trenta anni e di non aver potuto contrarre matrimonio, trattandosi di relazione intercorsa tra persone dello stesso sesso.

In subordine, la stessa aveva chiesto che fosse accertato il carattere discriminatorio della normativa italiana, laddove non prevede il diritto alla pensione di reversibilità in favore del partner superstite dello stesso sesso, in presenza di una relazione affettiva stabile ed equivalente a quella del matrimonio.

La questione sottoposta al vaglio della Collegio di legittimità riguardava la configurabilità o meno di un diritto alla reversibilità a favore del partner di una relazione affettiva stabile e di lunga durata con persona dello stesso sesso, svoltasi e conclusasi, a causa del decesso dell'altro partner, prima dell'entrata in vigore della Legge Cirinnà, che - si rammenta - ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Coppie gay. Assegno di reversibilità escluso per unioni ante 2016

La Prima sezione civile ha giudicato infondati i rilievi sollevati dalla ricorrente, ricordando che alla menzionata questione è stata già data risposta, in senso negativo, dalla Cassazione con la recente sentenza n. 24694/2021.

La normativa del 2016 - hanno precisato gli Ermellini - ha colmato la lacuna presente nel nostro ordinamento, per come segnalata dalla Corte Edu, riconoscendo piena tutela alle coppie gay che siano parti di un'unione civile, alle quali è esteso il diritto ai trattamenti previdenziali.

Legge Cirinnà non applicabile retroattivamente

Tuttavia, il grado di tutela "somministrabile" da parte del giudice ordinario non può consistere in un'applicazione retroattiva della nuova Legge, in una vicenda, come quella in esame, svoltasi ed esauritasi prima dell'entrata in vigore della stessa.

Per la Corte, l'impossibilità, per la coppia omoaffettiva, di beneficiare del trattamento previdenziale, nel contesto normativo antecedente alla Legge del 2016, trova giustificazione nella impossibilità di contrarre il vincolo matrimoniale, trattandosi di una scelta del legislatore che è espressione del margine di apprezzamento riconosciuto ai singoli Stati.

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