Coronavirus, invariato il tasso medio per andamento infortunistico

Pubblicato il 21 maggio 2020

In caso di contagio da Coronavirus in occasione di lavoro, l’azienda non è soggetta al meccanismo di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. Pertanto, il datore di lavoro non si vedrà incrementato il premio INAIL per gli eventi di contagio avvenuti sul luogo di lavoro. In tal caso, infatti, gli oneri sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata.

A stabilirlo è l’INAIL, con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020.

Coronavirus, il contagio equivale a infortunio

Nel predetto documento di prassi, l’Istituto assicuratore ribadisce che in caso di infezione da COVID-19 contratta in occasione di lavoro, l’evento è tutelato con l’istituto dell’infortunio. Vige, quindi, il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell’infortunio.

Da notare, inoltre, che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria – sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa - con la conseguente astensione dal lavoro.

Coronavirus, accertamento di infortunio da contagio

Affinché il lavoratore possa dimostrare il contagio da Coronavirus, occorre sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell’INAIL.

In altri termini, la presunzione semplice che ammette sempre la prova contraria, presuppone comunque l’accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.).

L’INAIL, quindi, valuta tutti gli elementi acquisiti d’ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d’infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell’evento denunciato.

Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente estraneo da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.

Coronavirus, nessuna responsabilità civile o penale per il datore di lavoro

L’INAIL, inoltre, tiene a precisare che è esclusa ogni responsabilità civile o penale dell'impresa che abbia adottato tutte le misure di sicurezza previste nei protocolli nazionali e regionali. Pertanto la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’art. 1, co.14 del D.L. n. 33/2020.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy