Coronavirus. Stop anche per esecuzioni e procedure concorsuali

Pubblicato il 31 marzo 2020

Nel perimetro applicativo dei procedimenti civili sospesi ai sensi dell’art. 83 del Dl “Cura Italia rientrano anche i procedimenti di esecuzione forzata e le procedure concorsuali.

Questo, in considerazione della dizione generica “procedimenti civili” e della ratio sottesa alla stessa previsione normativa.

Notariato: provvedimenti su giustizia civile

E’ quanto ritenuto nel documento "Le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 nell’ambito della giustizia civile”, diffuso ieri dal Notariato, dove sono esaminati i vari provvedimenti adottati dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, con specifico riferimento alla giustizia civile.

Prassi operative dei Tribunali

Nell’elaborato, viene dato conto anche di diverse circolari che i vari Tribunali del territorio hanno diramato al fine di fornire, in tempi celeri, le necessarie indicazioni circa i procedimenti che rientrano nella dizione “procedimenti civili” e quelli che invece rientrano nel catalogo delle eccezioni previste, tentando di sopperire all’assenza di specifiche prescrizioni da parte del legislatore.

Rispetto alle procedure esecutive, le principali problematiche si sono poste soprattutto in ordine al procedimento di espropriazione forzata, in ragione della particolare complessità del medesimo.

Ed è proprio per tale motivo che gli Uffici giudiziari hanno riservato particolare attenzione a tale procedura, in sede di adozione di indicazioni connesse ai vari subprocedimenti e volte ad assicurare prassi uniformi, quanto meno nell’ambito del medesimo ufficio.

Le prassi dei Tribunali sono state riportate anche in merito alle procedure concorsuali, con problematiche spesso analoghe a quelle proprie della vendita forzata, e alle procedure d’urgenza.

Notariato: rinvii per giurisdizione contenziosa e volontaria

Nello stesso documento del Notariato, viene inoltre sottolineato che i rinvii giudiziari sanciti dal Cura Italia sarebbero applicabili non solo con riferimento ai procedimenti di giurisdizione contenziosa, ma anche in relazione ai procedimenti di cosiddetta giurisdizione volontaria, salve le espresse eccezioni indicate dalla norma.

Non solo. Nell’ambito del medesimo art. 83 del Dl n. 18/2020, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili troverebbe applicazione – a detta degli autori – “non solo con riferimento ai termini processuali in senso stretto (in quanto rientranti nell’ambito della relativa sequenza procedimentale), ma anche con riferimento ai termini di decadenza il cui impedimento possa essere realizzato solo a mezzo della instaurazione di un procedimento civile (sia esso di giurisdizione contenziosa o volontaria)”.  

Il documento del Notariato è stato pubblicato sul sito istituzionale del CNN il 30 marzo 2020 (link: https://www.notariato.it/sites/default/files/Segnalazione-normativa-Covid-30032020.pdf).

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