Corretto utilizzo del lavoro intermittente

Pubblicato il 14 novembre 2014 Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 18531 del 5 novembre 2014, ha ribadito che il ricorso al lavoro intermittente non è legittimo solo in presenza dei requisiti anagrafici.

Infatti, ai sensi dell’art. 33, D.Lgs. n. 276/2003, è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro intermittente:

- secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell'anno;

- in mancanza di intervento della contrattazione collettiva nazionale, sulla base di quanto contenuto nel D.M. 23 ottobre 2004 che rinvia alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
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