Correzioni delle Entrate ad Unico PF2013

Pubblicato il 19 aprile 2013 L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 18 aprile 2013, prot. 2013/47941, apporta alcune correzioni materiali al modello di dichiarazione “Unico PF2013” e le relative istruzioni.

Nelle istruzioni del 1° fascicolo, paragrafo “Casi particolari”, si specifica che i soggetti non residenti devono calcolare l’acconto Irpef per l’anno 2013 senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del Tuir.

Nella sezione “Saldo Iva” si è proceduto:

- a correggere le date per il saldo Iva. Per coloro che presentano la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, il saldo dell’IVA può essere pagato entro il 17 giugno 2013 (essendo il 16 giugno domenica) ovvero entro il 17 luglio 2013. Chi sceglie di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 18 giugno al 17 luglio 2013, le istruzioni precisano che occorre applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 17 giugno 2013;

- a sostituire i codici tributo 1800, 1798, 1799 con i seguenti: “1795: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Saldo”; “1793: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto prima rata”; “1794: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto seconda rata o unica soluzione”;

- a correggere da 10.000 a 5.000 euro il limite di compensazione del credito IVA riportato nel paragrafo “7. La compensazione”.

Nella sezione dedicata alla “Cedolare secca”, alla colonna 11 è stato eliminato il riferimento al comodato.

Per quanto riguarda il 2° fascicolo, si segnala la modifica alla “SEZIONE II-B – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20%”, in cui sono state soppresse le parole “dagli enti non commerciali residenti in Italia e dai soggetti non residenti”.

Nelle Istruzioni del 3° fascicolo, il riferimento al regime dei contribuenti minimi va sostituito con regime di vantaggio.
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