Corrispondenza e consultazione con il cliente. Compenso automatico per l’avvocato

Pubblicato il 05 ottobre 2017

Nel rito lavoro, all’avvocato deve essere sempre corrisposto il compenso relativo alla voci tariffariecorrispondenza” e “consultazione con il cliente” a prescindere dalla specifica prova di dette attività, vigendo in proposito una presunzione iuris tantum (la comparizione personale all’udienza di discussione della parte interessata, presuppone difatti che sia stato assolto, da parte del difensore, l’onere di informare il cliente).

Liquidate anche le attività successive alla sentenza

Così come devono essere liquidate le attività successive al deposito della sentenza (esame dispositivo e testo integrale della sentenza, accesso ufficio e ritiro, ritiro fascicolo). Tali voci difatti, seppur relative ad attive svolte in seguito alla sentenza di primo grado, sono da considerarsi ad essa necessariamente conseguenziali; dunque da liquidarsi in favore del legale.

E’ quanto si legge nell'ordinanza n. 23059 resa dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, il 3 ottobre 2017.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy