Corruzione elettorale, scatta con la promessa

Pubblicato il 11 agosto 2017

Non serve il conseguimento delle provvidenze

Il reato di corruzione elettorale – fattispecie di cui al secondo comma art. 86 D.p.r. n. 570/1960, che punisce l’elettore che, per dare o negare il voto, ha accettato offerte, promesse, ha ricevuto denaro od altra utilità – si consuma al momento dell’offerta, della promessa, della ricezione di denaro o altra utilità. Non è dunque necessario, ai fini dell’integrazione del reato, l’effettivo conseguimento delle provvidenze, purché offerte, promesse ed accettate in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale. Trattasi difatti di delitto di pura condotta, ascritto tra i reati di pericolo astratto, in quanto è sufficiente il compimento della condotta illecita iscritta nel modello legale per integrare la fattispecie, essendo la soglia di punibilità anticipata alla semplice promessa o (nella specie) accettazione della stessa, per essere, questa, condotta già ampiamente sufficiente a porre in pericolo il bene giuridico protetto dall’incriminazione, ovvero la regolarità e correttezza delle consultazioni elettorali.

Così argomentando la Corte di Cassazione, terza sezione penale, respinge il ricorso di un soggetto condannato ex art. 86 D.p.r. n. 570/1960, per aver promesso sostegno elettorale in favore di una candidata alle elezioni del Consiglio comunale, accettando, in cambio, la promessa di assunzione lavorativa del fratello, di fatto poi avvenuta.

Promessa realizzata solo a distanza di tempo. Non esclude ma avvalora l’illiceità dell’accordo

A nulla sono valse le doglianze del ricorrente, secondo cui la tra l’altro generica “promessa” di assunzione del fratello sarebbe avvenuta a distanza di ben due anni dalle suindicate elezioni, dunque svincolata dalle stesse; sicché era da escludere qualsiasi rapporto sinallagmatico. Invero – conclude la Corte con sentenza n. 39064 del 10 agosto 2017 – il reato di corruzione elettorale si ritiene configurato sin dall’accettazione della promessa (e non alla realizzazione della stessa) ed il distacco temporale, in realtà, non fa altro che confutare la forza insita dell’accordo illecito, il quale, seppure con difficoltà ed a distanza di tempo, ha comunque trovato attuazione tra le parti interessate.

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