Corruzione propria a carico del consigliere comunale che mercanteggia il proprio voto

Pubblicato il 16 luglio 2013 Qualora la scelta discrezionale di voto, in relazione all'esercizio della pubblica funzione legislativa, non sia stata consigliata dal raggiungimento di finalità istituzionali e dalla corretta valutazione degli interessi collettività, ma da quello prevalente di un privato corruttore, si ha “mercanteggiamento” della funzione e conseguente sanzionabilità della condotta dell'agente per corruzione propria.

E' quanto sottolineato dalla Corte di cassazione, Sesta sezione penale, nel testo della sentenza n. 29789 depositata l'11 luglio 2013, con cui è stata confermata la condanna per il reato di corruzione, impartita dai giudici dei gradi precedente nei confronti di un consigliere comunale di minoranza che, al fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, consistente nel voto favorevole all'aumento di cubatura ammissibile in una determinata area di proprietà di un soggetto privato, aveva ricevuto da quest'ultimo la promessa di un'utilità non dovuta consistente nell'offerta di aiutarlo in una progressione di carriere presso l'agenda municipalizzata dove lavorava come operaio di terzo livello.
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