Corruzione propria per l’imprenditore che ottiene ingiustamente un nuovo accertamento

Pubblicato il 11 agosto 2018

Deve essere considerata come corruzione propria la condotta consistente nell’uso distorto di un potere discrezionale, aiutato dalla dazione di un indebito compenso e diretto ad ottenere un risultato predeterminato.

 Nella fattispecie affrontata dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 38500 del 10 agosto 2018, la contribuente, colpita da accertamento, si avvaleva dell’operato dei dirigenti dell’amministrazione finanziaria ottenendo l’annullamento dell’atto e concordando  un nuovo accertamento con  adesione.

La Corte territoriale ha rilevato come in concreto l’annullamento ha cancellato l’intero accertamento a cui ha fatto seguito un accertamento diverso, suscettibile di specifica impugnazione, non a causa dell’accoglimento delle deduzioni inerenti alla fondatezza della pretesa impositiva, ma solo di una parziale modifica nel calcolo della consistenza dell’immobile della contribuente, che avrebbe potuto trovare riconoscimento in una semplice rettifica, non incidente sulla definitività dell’accertamento.

Questo qualifica come corretto il capo di imputazione di corruzione propria: la strumentalità utilizzata tra l’annullamento dell’accertamento, in realtà divenuto ormai definitivo, e la possibilità di impugnare il nuovo atto di accertamento, fa emergere lo sviamento della funzione del dirigente delle Entrate, che ha utilizzato il meccanismo offerto dall’ordinamento, ben oltre la finalità di assicurare un preciso ricalcolo della consistenza dell’immobile, che avrebbe potuto dare luogo ad una mera rettifica.

Per quanto riguarda le doglianze circa la confisca, la sentenza sottolinea come nel caso di condanna per il reato in parola è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto. Nel caso di specie avrebbe dovuto in primo luogo procedersi alla confisca diretta di somme di denaro, costituenti il corrispondente del profitto, derivante dal risparmio di spesa, ovvero di beni costituenti il reimpiego di quel risparmio.

 

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