Corte costituzionale: il pluralismo sindacale va garantito

Pubblicato il 24 luglio 2013 Con la sentenza n. 231 depositata il 23 luglio 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

Secondo la Consulta, la norma censurata contrasta, in primo luogo, con l'articolo 3 della Costituzione sotto il duplice profilo della irragionevolezza intrinseca e della disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati. Inoltre, sarebbe evidente anche una violazione dell'articolo 39, primo e quarto comma, della Carta fondamentale in considerazione del contrasto che, sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy