Corte costituzionale: no a indebitamento per finanziare la spesa corrente

Pubblicato il 16 febbraio 2019

Secondo la Consulta – sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019 – è costituzionalmente illegittima la disposizione che consente agli enti locali in stato di predissesto di ricorrere all’indebitamento per gestire in disavanzo la spesa corrente per un trentennio.

In particolare, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 714, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), per come sostituita dall’art. 1, comma 434, della Legge n. 232/2016, che disciplina la riformulazione o rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali in predissesto e la restituzione delle anticipazioni di liquidità a essi erogate.

Per i giudici costituzionali – si legge nel comunicato stampa che ha accompagnato la pronuncia - “la procedura di prevenzione dal dissesto degli enti locali è costituzionalmente legittima solo se supportata da un piano di rientro strutturale di breve periodo. Il legislatore statale – sulla base dei principi del federalismo solidale – può destinare nuove risorse per risanare gli enti che amministrano le comunità più povere ma non può consentire agli enti, che presentano bilanci strutturalmente deficitari, di sopravvivere per decenni attraverso la leva dell’indebitamento. Quest’ultimo, ha rilevato la Corte, deve essere riservato, in conformità all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, alle sole spese di investimento (cosiddetta regola aurea)”.

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