RSA anche per i sindacati più rappresentativi: la sentenza della Consulta

Pubblicato il 30 ottobre 2025

Con la sentenza n. 156 del 30 ottobre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 19, primo comma, della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), nella parte in cui non consente ai lavoratori di costituire rappresentanze sindacali aziendali (RSA) anche all’interno delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In altre parole, la Corte ha stabilito che il diritto di creare una RSA non può essere limitato solo ai sindacati che hanno firmato o partecipato alla trattativa del contratto collettivo applicato in azienda, ma deve essere riconosciuto anche alle organizzazioni sindacali che, pur non partecipando direttamente a tali negoziazioni, risultano ampiamente rappresentative a livello nazionale.

La decisione, dunque, apre la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche se non firmatarie o partecipanti alla trattativa del contratto collettivo applicato.

RSA e sindacati: la Consulta estende il diritto di rappresentanza

L’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori  

L’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori individua le condizioni per la costituzione delle RSA, limitando tale diritto alle organizzazioni sindacali che abbiano firmato o partecipato alla negoziazione del contratto collettivo di lavoro applicato nell’unità produttiva.

Tale impostazione, consolidata dopo il referendum abrogativo del 1995, ha reso il criterio della partecipazione negoziale l’unico parametro di legittimazione.

La giurisprudenza precedente  

Già con la sentenza n. 231 del 2013, la Corte costituzionale aveva ampliato il campo applicativo dell’art. 19, riconoscendo il diritto alla costituzione di RSA anche ai sindacati che, pur non firmatari del contratto collettivo, avevano partecipato alla relativa trattativa.

Tuttavia, restava irrisolto il caso delle organizzazioni “non firmatarie e non trattanti”, ma effettivamente rappresentative sul piano aziendale.

La questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Modena  

Le parti coinvolte  

La questione di legittimità è stata sollevata dal Tribunale di Modena, in un procedimento promosso dall’organizzazione sindacale ORSA – Settore trasporti autoferro TPL contro una società di trasporti.

Il sindacato lamentava il diniego aziendale alla costituzione di una RSA presso l’unità produttiva di Modena, nonostante una comprovata rappresentatività tra i lavoratori.

Le argomentazioni del giudice rimettente  

Il Tribunale ha ritenuto che l’attuale formulazione dell’articolo 19 potesse determinare una disparità di trattamento tra sindacati, consentendo al datore di lavoro di escludere arbitrariamente alcune sigle dalle trattative collettive, in violazione dei principi di uguaglianza e pluralismo sindacale sanciti dagli articoli 3 e 39 della Costituzione.

Il giudice ha chiesto quindi alla Corte una pronuncia che eliminasse o ampliasse i criteri di selezione per la costituzione delle RSA, riconoscendo il diritto anche ai sindacati effettivamente rappresentativi.

La decisione della Corte costituzionale  

La Consulta, come anticipato, ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, nella parte in cui non prevede che le RSA possano essere costituite anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le motivazioni della Corte  

La Corte, in particolare, ha rilevato un vulnus ai principi di ragionevolezza e pluralismo, affermando che la norma, nella sua formulazione attuale, può consentire comportamenti discriminatori da parte del datore di lavoro, il quale, decidendo con chi negoziare, può escludere sigle sgradite pur dotate di effettiva rappresentatività.

Richiamando la propria giurisprudenza (sentt. n. 30/1990, n. 244/1996 e n. 231/2013), la Corte costituzionale ha ribadito che la rappresentatività reale deve essere il fondamento del diritto di accesso alle tutele sindacali rafforzate. Quando il criterio della partecipazione alla trattativa perde la sua funzione selettiva e diventa strumento di esclusione, esso contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e libertà sindacale.

Il criterio della rappresentatività comparativa  

Per superare il vuoto normativo, la Corte ha individuato come parametro di riferimento la nozione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, già utilizzata dal legislatore in numerose discipline recenti.

Si tratta di una soluzione temporanea, in attesa di una revisione organica della normativa, che valorizzi l’effettiva rappresentatività in azienda come criterio stabile di legittimazione alla costituzione delle RSA.

Nuovi criteri di rappresentanza sindacale dopo la sentenza 156/2025

Con la sentenza n. 156/2025, in definitiva, la Corte costituzionale rafforza la tutela del pluralismo e della libertà sindacale, consentendo una maggiore apertura del sistema di rappresentanza e ponendo le basi per un intervento legislativo capace di armonizzare le regole di rappresentatività nel settore privato e pubblico.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy