Corte d'appello di Torino: ammissibile la class action sulle commissioni di massimo scoperto

Pubblicato il 27 settembre 2011 La Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 23 settembre 2011, ha dichiarato ammissibile la class action risarcitoria presentata, ai sensi del Codice del Consumo, dall'associazione Altroconsumo contro Intesa Sanpaolo s.p.a. in materia di commissioni di massimo scoperto di conto applicate dalla banca ai correntisti a partire dal 15 agosto 2009.

I giudici di secondo grado, in particolare, ribaltando quanto disposto dal giudice di prime cure, hanno ritenuto irrilevante la contestazione sollevata dall'Istituto di credito secondo cui l'associazione non poteva rappresentare in giudizio gli interessi e le pretese dei correntisti.

Nel testo dell'ordinanza viene, in particolare, sottolineato come il rapporto tra componente della classe e associazione riguardi il piano della rappresentanza processuale semplice, senza comportare “alcuna interferenza sulla titolarità, nè sulla disponibilità del rapporto sostanziale dedotto con l'azione risarcitoria”.

A questo punto, la vicenda torna all'esame del Tribunale di Torino al quale spetterà la decisione sui tempi e le modalità di pubblicità dell'azione e di raccolta delle adesioni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scadenza 16 marzo per l’invio di CU e consegna al percipiente

13/03/2026

Telecamere per multe stradali non a norma privacy: sanzione del Garante

13/03/2026

Rimborso IVA UE: errore nella trasmissione non fa perdere il diritto

13/03/2026

Ravvedimento speciale CPB, ultima chiamata

13/03/2026

Responsabilità del commercialista per violazioni della società

13/03/2026

Rating di legalità: nuovo regolamento dal 16 marzo 2026

13/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy