Corte dei conti: incarichi esterni da limitare

Pubblicato il 02 settembre 2010
Con sentenza n. 1598 del 3 agosto scorso, la Corte di conti ha ribadito come, in materia di consulenze esterne o di affidamento di incarichi all’esterno dell’amministrazione, la P.A. debba uniformare i propri comportamenti a criteri di legalità, economicità, efficienza ed imparzialità, dei quali è corollario, per ius receptum, il principio per cui essa, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, deve avvalersi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale che vi è preposto.

E' dunque da considerare antigiuridico e produttivo di danno erariale il conferimento di incarichi esterni per attività alle quali si possa far fronte con personale interno dell'ente, o che siano estranee ai suoi fini istituzionali, o che siano troppo onerose in rapporto alle disponibilità di bilancio. Per contro, in casi particolari e contingenti, l'affidamento è da considerare legittimo qualora si perseguano determinate finalità all'opera di estranei dotati di provata capacità professionale e specifica conoscenza tecnica della materia di cui vengono chiamati ad occuparsi, e, in particolare, “ogni volta che si verifichino: a) la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare; b) la mancanza di strutture e di apparati preordinati al loro soddisfacimento, ovvero, pur in presenza di detta organizzazione, la carenza, in relazione all'eccezionalità delle finalità, del personale addetto, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo”.
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