Corte dei diritti dell'uomo: il diritto di difesa non può essere compresso

Pubblicato il 11 ottobre 2010 Nella sentenza del 28 settembre 2010 della Corte di giustizia dei diritti dell'uomo sono stati individuati i limiti, al fine di non violare il diritto di difesa ex articolo 6 della Convenzione, dell'uso di testimonianze indirette su cui basare la condanna degli imputati.

La questione riguarda la contestazione della condanna di un uomo, accusato di aver usato abusi sessuali su un minore, basandosi solamente sull'interrogatorio del bambino avvenuto mediante videoregistrazione. In discussione la mancata possibilità di contestare e porre domande al dichiarante da parte del collegio di difesa dell'uomo.

Pur essendo vero da una parte che occorre tutelare in ogni modo la persona del minore è ugualmente vero dall'altra che non può essere compresso il diritto di difesa dell'imputato. In conclusione i giudici della Corte europea hanno affermato che l'indagato deve essere informato sulle modalità di audizione del minore e consentirgli di formulare domande anche in modo indiretto.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: il Centro operativo di Pescara non ha potestà impositiva

14/01/2026

Riforma banche e vigilanza: cosa prevede il decreto di recepimento

14/01/2026

Legge di Bilancio 2026: misure e incentivi fiscali per il settore agricolo

14/01/2026

Lavoro forzato: più vicina la ratifica del Protocollo OIL

14/01/2026

Indennizzo al socio uscente e imposta di registro

14/01/2026

Cinque per mille 2025, online elenchi delle ONLUS. Fine del regime transitorio

14/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy