Corte di Cassazione e legittimità della somministrazione di lavoro

Pubblicato il 15 dicembre 2020

Con la sentenza 11 novembre 2020, n. 25402, la Corte di Cassazione afferma che la legittimità della somministrazione di lavoro sussiste quando ricorrano esigenze effettive che ne giustifichino l’utilizzo e non integrino la fattispecie della somministrazione fraudolenta.

Nel caso in questione, il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda del lavoratore, volta a determinare l’illegittimità del contratto di somministrazione, stipulato tra la società somministrante e la società utilizzatrice, e la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti di quest’ultima.

Il giudice di seconde cure, accogliendo l’appello principale della società utilizzatrice, rigettava la domanda del lavoratore e riconosceva la validità e l’ammissibilità della causale del contratto di somministrazione - avente quali motivi giustificativi oggettive esigenze aziendali, dovute ad un aumento delle commesse - .

Ricorrendo dinnanzi alla Corte di Cassazione, il lavoratore ha addotto, quali motivi fondanti della pretesa, la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 4, Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dell’art. 21, comma 1, lett. c), del medesimo Decreto e del Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in relazione alla mancanza di motivazione sottesa al ricorso alla somministrazione di lavoro e alla erronea valutazione in diritto della causale della somministrazione di lavoro e delle proroghe contrattuali.

La Suprema Corte rilevando corretta la decisione della Corte d’Appello e precisando che il controllo giudiziario è limitato all’esistenza delle ragioni che la normativa pone a fondamento del contratto di somministrazione, senza possibilità alcuna di sindacare le scelte tecniche ed organizzative dell’azienda, ha rigettato il ricorso del lavoratore.

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