Con la sentenza del 17 marzo 2026 (causa C-258/24), la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta sul delicato bilanciamento tra autonomia delle organizzazioni religiose e divieto di discriminazione in ambito lavorativo, ai sensi della direttiva 2000/78/CE.
La decisione trae origine da una controversia insorta in Germania tra un’associazione cattolica attiva nella consulenza alle donne in gravidanza e una propria dipendente licenziata a seguito dell’abbandono della Chiesa cattolica.
La lavoratrice, impiegata come consulente in materia di gravidanza, aveva formalmente dichiarato di non appartenere più alla Chiesa cattolica. In applicazione della normativa interna ecclesiastica (GrO), tale condotta è stata qualificata come violazione grave dell’obbligo di lealtà, con conseguente licenziamento.
Il giudice del rinvio (Bundesarbeitsgericht) ha ritenuto che tale misura integrasse una discriminazione diretta fondata sulla religione, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE, in quanto applicabile esclusivamente ai dipendenti cattolici.
La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte ha riguardato la possibilità di giustificare tale disparità di trattamento alla luce dell’articolo 4 della direttiva, che consente deroghe limitate al principio di parità di trattamento per le organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione.
La Corte UE è stata chiamata a chiarire se un’organizzazione religiosa possa:
In particolare, il nodo interpretativo ha riguardato l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE, che consente differenze di trattamento solo qualora la religione costituisca un requisito essenziale, legittimo e giustificato, nel rispetto del principio di proporzionalità.
La Corte europea ha affermato che una normativa nazionale che consenta un simile licenziamento è incompatibile con il diritto dell’Unione, salvo che il requisito religioso soddisfi rigorosamente le condizioni previste dalla direttiva.
In particolare, i giudici europei hanno precisato che:
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato elementi idonei a escludere la giustificazione della disparità di trattamento:
La Corte ha inoltre chiarito che il mero richiamo all’obbligo di “lealtà” non può giustificare automaticamente restrizioni ai diritti fondamentali del lavoratore, dovendo tale obbligo essere interpretato in modo conforme al diritto dell’Unione.
Per i giudici europei, in definitiva, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE, letto alla luce degli articoli 10 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:
"esso osta a una normativa nazionale ai sensi della quale un’organizzazione privata la cui etica sia fondata su una religione può esigere da un dipendente appartenente a una determinata chiesa che pratica tale religione di non abbandonare tale chiesa nel corso del rapporto di lavoro, a pena di licenziamento, o di tornare a farne parte, dopo l’abbandono, al fine di proseguire il rapporto di lavoro, mentre
tale organizzazione impiega altre persone per svolgere le stesse mansioni del dipendente in questione senza richiedere che siano membri di questa stessa chiesa, e tale dipendente non tiene in pubblico comportamenti ostili a detta chiesa,qualora, per la natura delle attività professionali di detto dipendente o per il contesto in cui esse vengono espletate, tali requisiti non siano essenziali, legittimi e giustificati per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica di detta organizzazione".
La pronuncia ribadisce quindi che l’autonomia delle organizzazioni religiose, pur riconosciuta dall’ordinamento europeo, non consente deroghe generalizzate al divieto di discriminazione. I requisiti religiosi imposti ai lavoratori devono essere oggetto di una verifica rigorosa, fondata su criteri oggettivi e proporzionati.
Ne deriva che il licenziamento basato sul solo abbandono della confessione religiosa, in assenza di un impatto concreto sulle mansioni svolte, deve ritenersi contrario alla direttiva 2000/78/CE.
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