Così il lavoro si “stabilizza”

Pubblicato il 23 aprile 2007

Scade lunedì prossimo il termine entro cui si può accedere alla “stabilizzazione” delle collaborazioni coordinate e continuative, prevista dalla Finanziaria 2007. Presupposto essenziale del procedimento è l’accordo sindacale, che va stipulato appunto entro il 30 aprile, cui dovrà seguire la conciliazione individuale tra le parti del rapporto. Il committente è tenuto a promuovere la trattativa per la stipula dell’accordo sindacale nei confronti delle organizzazioni sindacali aziendali, ovvero delle organizzazioni territoriali dei sindacati nazionali comparativamente più rappresentativi. Il contratto collettivo può individuare espressamente i contratti di collaborazione oggetto della stabilizzazione, ma può anche prevedere un’autorizzazione generica per il datore di lavoro a stabilizzare tutte le collaborazioni o alcune tipologie di esse. Inoltre l’accordo sindacale ha facoltà di indicare  le tipologie di contratti di lavoro subordinato che potranno essere conclusi in sede conciliativa ai fini della stabilizzazione. In ogni caso, l’accordo sindacale deve prevedere la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistono le “stesse condizioni” dei lavoratori la cui posizione è stata oggetto di accertamenti ispettivi. La stipula delle conciliazioni e dei contratti di lavoro subordinato con i singoli collaboratori avviene presso le commissioni di conciliazione dell’Ufficio provinciale del lavoro, come previsto dall’articolo 410 del Cpc. La stabilizzazione deve intervenire quando la collaborazione è ancora in corso e se tra le parti sono intercorsi più rapporti di collaborazione, essa non si estende ai precedenti, ma riguarda soltanto l’ultimo.

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