Missioni a termine per lavoratori somministrati con limiti alla durata
Pubblicato il 30 luglio 2025
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Prosegue l’iter al Senato per la conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, cd. decreto Economia.
La Commissione Bilancio del Senato ha avviato l'esame del DDL, in sede referente, il 1° luglio 2025.
Il DDL è atteso in Aula il 30 luglio 2025.
Nel corso della riunione del 28 luglio 2025, i Relatori hanno presentato un emendamento che novella la disciplina della somministrazione di lavoro a tempo determinato, introducendo limiti di durata massima per le missioni a termine.
Ad essere novellato è l'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che disciplina le modalità di apposizione del termine e la durata massima dei contratti a tempo determinato.
Contratto a termine: limite di durata e computo dei 24 mesi
Il vigente comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stabilisce che, fatte salve tassative eccezioni, la durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene conto anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
L’emendamento presentato dai Relatori novella il comma 2 del citato articolo 19, specificando che ai fini del computo dei 24 mesi di durata massima complessiva si debba tenere conto solo dei periodi di missione "di lavoratori assunti dal somministratore a tempo determinato”, escludendo conseguentemente le missioni a termine svolte da lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
Somministrazione a termine: durata massima
Lo stesso emendamento integra le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter.
Le nuove norme prevedono che:
- il lavoratore assunto a tempo indeterminato dal somministratore può essere inviato in missione con contratto di somministrazione a tempo determinato, presso un medesimo utilizzatore, per lo svolgimento di mansioni riconducibili al medesimo livello e alla medesima categoria legale, per un periodo complessivo, anche non continuativo ed ulteriore rispetto ai 24 mesi previsti per i rapporti a termine, non superiore a 36 mesi, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi.
- il periodo complessivo è elevato a 48 mesi qualora l'utilizzatore impieghi, nell'ambito di contratti di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, il lavoratore assunto a tempo indeterminato dal somministratore, senza che l'utilizzatore abbia intrattenuto, con il medesimo lavoratore, precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche nell'ambito di contratti di somministrazione di lavoro con il lavoratore assunto dal somministratore a tempo determinato.
In buona sostanza, si introducono dei limiti di durata massima per l’invio in missione, presso lo stesso utilizzatore, del lavoratore assunto a tempo indeterminato dal somministratore.
Il somministratore potrà inviare in missione il lavoratore assunto a tempo indeterminato, presso un medesimo utilizzatore, con contratto di somministrazione a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni riconducibili al medesimo livello e alla medesima categoria legale per l’ulteriore durata massima di 36 mesi, elevabili a 48 mesi se l'utilizzatore non ha intrattenuto, con il medesimo lavoratore, precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato anche nell'ambito di contratti di somministrazione di lavoro.
Tali limiti temporali (36 mesi e 48 mesi) decorrono dal 12 gennaio 2025.
Eventuali precedenti periodi di missione a termine di lavoratori già assunti dal somministratore a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo.
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