Costi attività individuale non imputabili ad associazione professionale

Pubblicato il 25 gennaio 2021

Dal punto di vista fiscale, non è consentito imputare all'Associazione professionale i costi dell'autonoma e diversa attività individuale del professionista associato.

In tale evenienza, è giustificato il ricorso, da parte del Fisco, allo strumento dello studio di settore ai fini della ricostruzione, secondo parametri statistici, del reddito dell'ente collettivo e del reddito di partecipazione degli associati.

Legittimo l’utilizzo di studi di settore per ricostruire il reddito

Così, la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 1290 del 22 gennaio 2021, pronunciata su un ricorso promosso contro la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato degli avvisi di accertamento notificati a uno studio legale associato e, singolarmente, agli associati di questo.

Con tali avvisi, l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, sulla base dell'utilizzo degli studi di settore, il maggiore reddito dell'Associazione, da imputare, per partecipazione, agli associati.

Nella fattispecie esaminata, all'Associazione erano stati imputati i “costi di struttura” compresa la parte di essi che, invece, era riferibile alle attività professionali, autonome ed individuali dei legali, distinte dagli affari dello studio associato.

In questo modo, secondo la Suprema corte, era stata illegittimamente scissa la necessaria correlazione tra costi (effettivi e reali) e ricavi (del pari effettivi e reali), funzionale alla rappresentazione veritiera della situazione reddituale dell'Associazione professionale da una parte, e dei singoli soci/associati dall'altra.

Per questa ragione, era giustificato che il Fisco avesse utilizzato lo strumento dello studio di settore per ricostruire il reddito dell'ente collettivo e quello di partecipazione degli associati: l'Associazione e i due professionisti, non erano, come invece ex adverso dedotto, “un tutt'uno fiscale” bensì tre soggetti autonomi e indipendenti ai fini impositivi.

Associazione professionale, imputazione di redditi e costi

Nel testo dell’ordinanza, è stato ricordato come i redditi dell'Associazione professionale siano imputati ai soci/associati in base al principio della trasparenza fiscale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, come se si trattasse di una società semplice.

Correlativamente, anche le relative perdite e costi sono deducibili dal reddito complessivo di ciascun socio o associato in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

L'ente collettivo, infatti, è un soggetto strumentale, proiettato alla produzione del reddito che, immediatamente, viene imputato ai soci/associati.

Anche se privo di personalità giuridica, esso è destinatario dell'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria, i cui controlli possono svolgersi anche mediante l'utilizzo degli studi di settore, ed è dunque gravato degli obblighi di chi produce un reddito, mentre gli accertamenti dell'eventuale maggiore reddito si rifrangono, per trasparenza, sui singoli soci/associati.

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