Costi da reato. Assonime ritorna sul rapporto notizia di reato-accertamento

Pubblicato il 02 ottobre 2012 Con la circolare n. 25 del 28 settembre 2012, Assonime riprende i contenuti del precedente documento n. 14 di maggio 2012, inerente la disciplina dei costi da reato per constatare come l'interpretazione da parte delle Entrate – circolare n. 32/2012 – sposi rilevanti affermazioni sostenute da Assonime ma anche come, in alcuni punti, se ne discosti.

Si rammenta che la nuova disciplina in materia di indeducibilità dei costi dei beni derivanti da reato, circoscrive più dettagliatamente le ipotesi di indeducibilità ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per i quali il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o il giudice abbia emesso decreto che dispone il giudizio.

Oltre all'esercizio penale da parte del Pm, il dito viene puntato sulla ulteriore possibilità di nascita del presupposto di inammissibilità dei costi qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio conferendo al fatto contestato nell'imputazione formulata dal pubblico ministero, una qualificazione giuridica diversa.

Quindi, l'azione accertativa fiscale può sorgere solo dopo l'esercizio dell'azione penale o il decreto di rinvio a giudizio; in sostanza, a seguito della conoscenza che l'Agenzia delle entrate ha del sorgere dell'azione penale, si pone una situazione di legittimazione ad emettere nuovi avvisi di accertamento a integrazione di precedenti atti impositivi, entro i termini di decadenza ordinari o raddoppiati.

Si evidenzia, però, l'esistenza di dubbi in presenza di un'azione penale preceduta da un pvc dove la contestazione è basata sugli stessi elementi rinvenibili nel provvedimento di rinvio a giudizio.
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