Costi indeducibili. Presunzione di distribuzione di utili ai soci

Pubblicato il 26 agosto 2022

I maggiori utili non contabilizzati della società a ristretta base partecipativa possono presumersi distribuiti ai soci anche in presenza di indebite deduzioni di imposta, non solo se ci sono maggiori ricavi.

Cassazione: costi rilevanti nella determinazione del reddito d'impresa

Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione con ordinanza n. 25322 del 25 agosto 2022, pronunciata in ordine ad una causa avente ad oggetto un avviso di accertamento per rideterminazione di maggior reddito notificato al socio di una Srl, sulla base della presunzione di distribuzione di utili che era stata fatta discendere dalla deduzione di alcuni costi.

Nella decisione, gli Ermellini hanno richiamato l'insegnamento di legittimità ai sensi del quale i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Ne discende che quando gli stessi costi sono fittizi o indeducibili, scatta la presunzione secondo cui il reddito è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, di tal ché non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o insistenza di costi.

Società a base ristretta: reddito rettificato sulla base dei costi dedotti

Principio, questo, che trova particolare applicazione nelle società a ristretta base partecipativa, laddove la compagine abbia indicato in bilancio dei costi inesistenti, dunque indeducibili perché non documentati.

Costi indeducibili? Si presume la distribuzione di maggiore reddito ai soci

Nelle predette ipotesi, difatti, i costi non sono stati in alcun modo sostenuti dalla società, sicché il reddito d'impresa effettivo conseguito nel corso dell'esercizio è costituito da quello dichiarato con l'aggiunta, però, di costi inesistenti.

E un tale reddito maggiorato si presume sia stato distribuito ai soci nel corso del medesimo esercizio.

Non solo. Analoga situazione si ha anche se il costo è indeducibile ma è stato effettivamente sostenuto, con somme erogate in concreto dalla società, la quale matura un reddito d'impresa di importo maggiore a quello dichiarato, con presunzione di distribuzione dello stesso ai soci in proporzione della quota posseduta.

In questi casi la società ha erogato tutte le somme presenti nel passivo del conto economico tra i costi, "ma si tratta di costi indeducibili che vanno ad alterare il conto economico, che, una volta emendato da tale errore, comporta inevitabilmente ricavi maggiori e, quindi, un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato".

Si genera, ossia, anche in questa evenienza, un maggiore reddito che si presume distribuito ai soci delle società a ristretta partecipazione.

Nella vicenda esaminata, la CTR non si era attenuta ai richiamati principi e la relativa pronuncia è stata cassata, con rinvio, per un nuovo esame di merito.

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