Costi inerenti se rientrano nella strategia commerciale dell’impresa

Pubblicato il 13 febbraio 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3340 del 12 febbraio 2013, ha confermato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano aderito alle asserzioni di una contribuente, una società, circa l’inerenza e, quindi, la deducibilità di alcuni costi dalla stessa sostenuti che, anche se non direttamente attribuibili all'attività di impresa, rientravano in una determinata strategia commerciale. L’inerenza di questi costi, nella specie, discendeva dal fatto che gli stessi risultavano comunque strumentali al raggiungimento dello scopo sociale.

E così, in presenza di spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito dell'impresa – conclude la Corte di legittimità – è l'amministrazione finanziaria a dover dimostrare la non inerenza dei costi astrattamente riconducibili all'attività d'impresa. Per contro, solo qualora il costo non risulti di chiara evidenza in considerazione della sua stessa natura (come nel caso di spese riconducibili alla sfera personale o familiare dell'imprenditore), l'onere della prova circa la sua strumentalità ricadrà in capo al contribuente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

14/05/2025

Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 31 maggio 2025 (con Podcast)

14/05/2025

Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025: istruzioni Inps

14/05/2025

Vigilanza sui CED e lotta all’abusivismo: quali verifiche fa l’Ispettorato

14/05/2025

Sopravvenienze attive da sentenza: rileva il deposito, non il giudicato

14/05/2025

Decreto PA approvato in GU: misure fiscali

14/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy