Nel caso in cui la costituzione in giudizio avvenga mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire anche mediante gli invii di più messaggi di PEC.
Questo a patto che detti invii siano coevi, ovvero invii strettamente consecutivi, al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza.
Non è censurabile, in detto contesto, una statuizione che tenga conto solo della documentazione depositata lo stesso giorno della costituzione in giudizio, escludendo quella trasmessa a distanza di uno o due giorni.
Così la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 31474 depositata il 5 dicembre 2018.
Nel caso esaminato, i giudici di legittimità hanno respinto una specifica doglianza avanzata dal ricorrente rispetto alla decisione con cui il Tribunale lo aveva escluso dalla procedura coatta amministrativa di una società di cui era creditore.
Lo stesso, contestualmente al ricorso in opposizione alla mancata ammissione allo stato passivo, non aveva depositato tutta la documentazione probatoria del proprio credito, incorrendo così in una decadenza rispetto agli atti tardivamente prodotti.
Nella specie, i documenti erano stati depositati con più invii telematici successivi, non immediati.
Nella propria decisione, la Prima sezione civile ha ricordato come, nella specificità del procedimento disciplinato dall’articolo 99, comma 2 n. 4 della Legge fallimentare, col deposito del ricorso si attivano sia la formazione del fascicolo d’ufficio che l’iscrizione a ruolo, nonché la costituzione in giudizio, col deposito del fascicolo di parte, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso.
In detto contesto, i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi devono essere prodotti ed inseriti nel fascicolo di parte, da depositare alla costituzione, pena l’inammissibilità delle produzioni e non già dell’intera opposizione.
In definitiva, il deposito del ricorso e del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti deve essere contestuale.
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