Costituzione senza ricevuta Parola a Sezioni unite

Pubblicato il 15 settembre 2016

La Sezione tributaria della Corte di cassazione, con due ordinanze interlocutorie del 14 settembre 2016, ha rimesso alle Sezioni unite la questione relativa all’ammissibilità, nel processo tributario di merito, della costituzione del ricorrente/appellante senza il deposito della copia della ricevuta di spedizione per posta raccomandata, nonché “nel caso di ritenuta equipollenza rispetto a detto documento dell'avviso di ricevimento, in ordine all’ambito delle indicazioni fornite di fede privilegiata riportate sull’avviso stesso, con particolare riferimento alla data di spedizione”.

In proposito, i giudici di legittimità – ordinanza n. 18000 e n. 18001 - hanno evidenziato la sussistenza di contrasti giurisprudenziali rilevanti ai fini della decisione dei rispettivi ricorsi e di altri analoghi pendenti presso la sezione tributaria.

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