La Sezione tributaria della Corte di cassazione, con due ordinanze interlocutorie del 14 settembre 2016, ha rimesso alle Sezioni unite la questione relativa all’ammissibilità, nel processo tributario di merito, della costituzione del ricorrente/appellante senza il deposito della copia della ricevuta di spedizione per posta raccomandata, nonché “nel caso di ritenuta equipollenza rispetto a detto documento dell'avviso di ricevimento, in ordine all’ambito delle indicazioni fornite di fede privilegiata riportate sull’avviso stesso, con particolare riferimento alla data di spedizione”.
In proposito, i giudici di legittimità – ordinanza n. 18000 e n. 18001 - hanno evidenziato la sussistenza di contrasti giurisprudenziali rilevanti ai fini della decisione dei rispettivi ricorsi e di altri analoghi pendenti presso la sezione tributaria.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".