Le Sezioni unite civili di Cassazione si sono pronunciate in tema di accessione su bene in comproprietà sancendo alcuni principi di diritto che risolvono il contrasto giurisprudenziale finora esistente in materia.
Secondo la Suprema corte, la costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, di proprietà comune agli altri comproprietari del suolo, salvo accordo contrario, che sia “traslativo della proprietà del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso”. Detto accordo – precisano gli Ermellini – “deve rivestire la forma scritta ad substantiam”.
Nella medesima sentenza n. 3873 del 16 febbraio 2018, le Sezioni unite hanno quindi specificato che l’eventuale consenso alla costruzione manifestato dal comproprietario non costruttore, pur non essendo idoneo a costituire un diritto di superficie o altro diritto reale, vale a precludergli l'esercizio dello ius tollendi, che gli consentirebbe, per contro, di agire per ottenere il ripristino dello status quo ante.
In detto contesto, qualora lo ius tollendi non venga o non possa essere esercitato, i comproprietari del suolo devono provvedere a rimborsare, al comproprietario costruttore, le spese sopportate per l'edificazione dell'opera, e ciò in proporzione alle rispettive quote di proprietà.
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