Country-by-Country Reports Scambio dei dati delle rendicontazioni tra Italia e Usa

Pubblicato il 05 ottobre 2017

Il Mef ha comunicato che è operativo l’Accordo qualificante tra  Italia e Stati Uniti che prevede lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese (Country-by-Country Reports - CBCR), attraverso il quale sarà consentito scambiare i dati contenuti nelle rendicontazioni entro 15 mesi dall’ultimo giorno del periodo d’imposta del gruppo multinazionale cui si riferisce la rendicontazione.

Per quanto riguarda il periodo di imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, viene specificato che la prima rendicontazione Paese per Paese sarà trasmessa, da un’Autorità Competente all’altra, entro diciotto mesi dall’ultimo giorno di tale periodo.

Gli Stati Uniti hanno affermato che, per quanto li riguarda, le “regulations” americane sul Country-by-Country si applicano al periodo fiscale delle Controllanti capogruppo residenti negli Stati Uniti che inizia il 30 giugno 2016 o in data successiva. Quindi non è previsto un obbligo CBCR per le Controllanti capogruppo residenti negli Stati Uniti con un periodo fiscale 1 gennaio-29 giugno 2016. Tuttavia, per tale periodo, sarà accettato il “voluntary filing” del CBCR da parte della Controllante capogruppo residente negli USA. Il CBCR sarà poi inviato alle giurisdizioni, delle entità appartenenti al gruppo multinazionale, con le quali è stato stipulato un Accordo qualificante per lo scambio dei CBCRs.

L’obbligo in discorso riguarda le imprese residenti in Italia che non sono controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche, tenute a redigere il bilancio consolidato e che presentano ricavi di gruppo non inferiori a 750 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello di rendicontazione.

Con la firma di tale Accordo amministrativo tra Italia e Stati Uniti, in data 27 settembre 2017, si attua la condizione stabilita dal decreto Mef 23 febbraio 2017 - articolo 2, comma 7, lettera c) – secondo cui, insieme al verificarsi delle altre condizioni indicate nel comma 7, in caso di presentazione volontaria della rendicontazione da parte della Controllante capogruppo statunitense di un gruppo multinazionale con una o più entità appartenenti al gruppo residenti in Italia,  vi è motivo di esonero dall’obbligo previsto dal comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto 23 febbraio 2017 (“local filing”).

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