COVID-19 CISOA, nuova causale per le aziende agricole

Pubblicato il 09 aprile 2020

È stata rilasciata la nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 CISOA”, per le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole.

Le modalità d’inoltro delle istanze sono state illustrate dall’INPS, con il messaggio n. 1541 dell’8 aprile 2020.

COVID-19 CISOA, aziende interessate

Possono presentare la domanda con la causale “COVID-19 CISOA, le aziende del settore agricolo, quali ad esempio:

Tali imprese possono presentare la domanda per i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) con contratto a tempo indeterminato e per gli apprendisti che svolgono annualmente almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda.

COVID-19 CISOA, termine di presentazione delle domande

Le domande di accesso alla CISOA devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

COVID-19 CISOA, modalità di presentazione delle domande

Le domande per accedere alle prestazioni di CISOA sono disponibili sul sito INPS, alla voce “Cig e Fondi di Solidarietà” dell’area “Servizi per le Aziende ed i Consulenti”, a cui si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.

Tenuto conto della particolare situazione emergenziale in atto, l’azienda ha la facoltà di chiedere il pagamento diretto per gli operai senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

CIG, si riducono i tempi di pagamento

Sempre in materia di cassa integrazione, in un comunicato stampa congiunto dell’8 aprile 2020, l’ABI e l’INPS hanno annunciato di avere firmato una convenzione che mette in atto procedure semplificate per velocizzare i pagamenti di CIGO, CIGD e assegni dei fondi bilaterali.

In particolare, ai fini dell’accredito della prestazione, l’INPS non richiede più l’invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. La verifica sulla validità dei conti correnti indicati per il pagamento delle prestazioni è ora effettuata con applicativi che comunicano direttamente con le banche (“Data base condiviso”). Allo stesso tempo, è stato semplificato il modulo telematico con cui le aziende comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento dei trattamenti di integrazione del reddito. Nel modulo sono, tra l’altro, indicati il codice fiscale e l’Iban, cioè l’identificativo del conto corrente sul quale avviene l’accredito della prestazione del lavoratore.

La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili.

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