Covid-19 con fatturato, al via le domande

Pubblicato il 01 ottobre 2020

Facendo seguito alle precedenti istruzioni amministrative, l'Istituto previdenziale rende note le modalità di presentazione delle nuove domande per richiedere la seconda tranche dei trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 previsti dal Decreto Agosto.

Così come previsto dall'art. 1, del predetto Decreto Legge, i datori di lavoro che riducono o sospendono l'attività lavorativa per cause connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale per un periodo complessivo massimo pari a 18 settimane (9+9).

In particolare, come già illustrato nel precedente messaggio INPS 21 agosto 2020, n. 3131 e nella circolare INPS 30 settembre 2020, n. 115, l'accesso all'ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale è soggetto al raffronto tra il fatturato relativo al primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019.

A tal fine, con il messaggio 1 ottobre 2020, n. 3525, l'Istituto previdenziale prevede una nuova specifica causale denominata "Covid 19 con fatturato" rammentando che dovrà essere allegata, alla domanda, una dichiarazione di responsabilità ex art. 47, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale venga autocertificato di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

Sarà cura dell'Istituto stabilire la misura del contributo addizionale dovuto nei termini già previsti da commi 2 e ss., Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104.

Atteso che l'accesso alle ulteriori nove settimane è consentito ai soli datori di lavoro che abbiano già richiesto il precedente periodo di nove settimane, non potranno essere autorizzati trattamenti di integrazione salariale per periodi anteriori al 14 settembre 2020.

Le domande andranno presentate tramite  il servizio online "Cig e fondi di solidarietà" e secondo le seguenti modalità:

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