Covid-19, esame di stato commercialisti semplificato anche per il 2021

Pubblicato il 19 gennaio 2021

L’esame di Stato semplificato per le abilitazioni professionali di alcune categorie a causa dell’emergenza Covid-19 è confermato anche nel 2021, grazie al decreto Milleproroghe.

Il Decreto legge n. 183 (articolo 6, comma 8), infatti, ha rinviato al 31 dicembre 2021 le disposizioni del Decreto legge n. 22/2020 (art. 6, commi 1 e 2) come convertito, che prevedono la possibilità da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca di definire modalità di svolgimento dell’esame di Stato semplificate e cioè in deroga alle vigenti disposizioni normative, come già avvenuto per gli esami di Stato 2020.

Anche per il 2021, dunque, è possibile che gli esami di Stato per l’iscrizione all’Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (come pure di farmacisti, veterinari, ecc), nonchè delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, possano essere svolti in modalità semplificata e che il tirocinio possa essere svolto a distanza.

Nello specifico, infatti, la norma prorogata a fine anno, disponendo “misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari”, prevede – nel caso del protrarsi dello stato di emergenza da Covid-19 - che possano essere definite, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, derogando alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del Dlgs n. 206/2007.

Allo stesso modo, al comma 2 viene sancito che, al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali, possano essere anche individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, tra cui anche la modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, nonchè per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

A ricordarlo è l’informativa n. 3 dell’11 gennaio 2021 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

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