Covid. Sospensione prescrizione da Dl Cura Italia: applicabilità

Pubblicato il 11 febbraio 2021

Precisazioni delle Sezioni Unite penali di Cassazione per quel che riguarda i confini applicativi della sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis del Dl Cura Italia.

Alle SS. UU. della Suprema corte era stato chiesto se la sospensione della prescrizione disposta nell’ambito dell’emergenza Coronavirus dovesse ritenersi operare con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinnanzi alla Cassazione, fossero pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo 9 marzo – 30 giugno 2020, ovvero con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se pervenuti alla cancelleria tra le suddette date.

Prescrizione sospesa solo per procedimenti pendenti, pervenuti dal 9 marzo al 30 giugno 2020

Con sentenza n. 5292 del 10 febbraio 2021, le SS. UU. hanno risposto al quesito loro rimesso, precisando che la sospensione della prescrizione di cui all’articolo 83 comma 3 bis, del Decreto legge 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

Effetto sospensivo, da quando si produce?

Nel testo della decisione, gli Ermellini hanno ritenuto opportuno formulare un’ulteriore precisazione: il momento in cui il corso della prescrizione medesima è rimasto sospeso dipende da quello in cui è entrata in vigore la Legge di conversione, poiché una causa di sospensione non può decorrere da una data antecedente alla legge che la prevede.

Ne consegue che l’effetto sospensivo si produce a partire dal 30 aprile 2020 con riferimento ai procedimenti pervenuti prima di questa data, mentre per gli altri si verifica dal momento in cui sono giunti alla cancelleria della Corte, ossia da quello in cui effettivamente vengono ad identificarsi con il tipo di procedimento individuato dalla norma.

A maggior ragione, va escluso che la sospensione de quo trovi applicazione quando il termine di prescrizione risulti essersi già definitivamente compiuto al momento in cui il procedimento perviene al giudice di legittimità.

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