COVIP: risoluzione del contratto per mancato versamento dei contributi

Pubblicato il 26 luglio 2017

La COVIP ha risposto ad un quesito posto da una società istitutrice di un fondo pensione aperto ed ha chiarito che è possibile introdurre una clausola risolutiva espressa all’interno del modulo di adesione per chiarire a fronte di quali inadempienze può intervenire la risoluzione del rapporto.

Tali inadempienze possono anche consistere nel mancato versamento della prima contribuzione, ovvero nel successivo integrale azzeramento della posizione individuale che sia da ricondurre all’applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa ed all’interruzione del flusso contributivo.

Per quanto concerne la tempistica, la Commissione di Vigilanza ha ritenuto adeguata la previsione che il contratto si risolva qualora la prima contribuzione non intervenga entro il termine dei sei mesi dalla sottoscrizione.

Decorso tale termine, infatti, si può ragionevolmente ritenere che l’iscritto non sia più interessato alla costruzione del proprio piano previdenziale non avendo dato avvio al suo finanziamento.

Tale previsione dovrà essere inserita non solo nel modulo di adesione ma dovrebbe essere riportata nel Regolamento della forma pensionistica nonché all’interno della Nota informativa, nella Sezione Informazioni chiave per l’aderente.

Tuttavia, con la risposta del giugno 2017, la COVIP ha evidenziato che la risoluzione non potrà mai operare in via automatica per cui è necessario che il soggetto, nel cui interesse sia stata pattuita la clausola risolutiva, comunichi al soggetto inadempiente l’intenzione di avvalersene.

Analogamente, sarà possibile risolvere anche le adesioni di coloro che hanno già aderito alla forma pensionistica, in un periodo antecedente all’introduzione nella documentazione contrattuale della predetta clausola risolutiva, in presenza di posizioni nulle.

Nel caso di specie occorrerà trasmettere preventivamente agli iscritti interessati una diffida ad adempiere, che consenta agli stessi di evitare la risoluzione del contratto qualora effettuino un versamento entro un termine predefinito, non inferiore a 60 giorni.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy