Crediti non soddisfatti, il fallimento non li estingue

Pubblicato il 21 marzo 2014 Con la chiusura del fallimento non si determina la liberazione del fallito dalle obbligazioni che non sono state fatte valere o che non sono state soddisfatte nel corso della procedura fallimentare.

Ai sensi dell'articolo 120 della Legge fallimentare, infatti, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti della Legge medesima.

Sulla base di questi assunti, la Corte di cassazione, con sentenza n. 7463 del 20 marzo 2014, ha accolto il ricorso dell'agenzia delle Entrate volto ad ottenere il pagamento del proprio credito nei confronti del socio illimitatamente responsabile di una società fallita.

Nella specie, è stata ritenuta legittima la domanda di pagamento avanzata dal Fisco dopo la chiusura del fallimento e nonostante la mancata presentazione di una domanda di insinuazione al passivo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consolidato fiscale: modifica delle perdite valida anche con interruzione del regime

06/11/2025

AIDC: canoni di sublocazione e locazione del comodatario tassati solo in capo al percettore

06/11/2025

Green claims ingannevoli: in arrivo nuove regole a tutela dei consumatori

06/11/2025

Edilizia: chiarimenti su DURC di congruità e aggiornamenti MUT

06/11/2025

Avvocati, calcolo pensione di vecchiaia su contributi effettivi

06/11/2025

Bonus mamme: mappa operativa 2025–2027

06/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy