Crediti previdenziali: la legittimazione a contraddire compete solo all'INPS

Pubblicato il 09 marzo 2022

Nelle ipotesi di opposizione alla riscossione dei crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, in forza della disciplina dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999.

Ciò posto, la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario.

Laddove, quindi, l'unico soggetto convenuto in giudizio sia l'agente della riscossione - soggetto non titolare del diritto di credito ma mero soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento - va evidenziato il difetto di legittimazione passiva in capo al medesimo e il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi agito in giudizio nei confronti esclusivamente dello stesso.

Riscossione, opposizione al ruolo solo nei confronti dell'ente impositore

Così le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con sentenza n. 7514 del 8 marzo 2022, nel rilevale la carenza di legittimazione a contraddire dell'Ader che, nella vicenda esaminata, era stata convenuta in giudizio dal contribuente, nell'ambito di una controversia promossa in opposizione di un'iscrizione a ruolo per crediti previdenziali portati in cartelle esattoriali mai notificate.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Decreto PNRR convertito in legge: guida alle novità in materia di lavoro

02/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy