Rifinanziamento del credito d’imposta per il design, stabilizzazione della soglia di accesso al regime forfetario e innalzamento del limite di esenzione dei buoni pasto elettronici: sono alcune delle misure per imprese, professionisti e lavoratori presenti nella nuova legge di bilancio 2026. Approfondiamole.
La legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025) ha rifinanziato e prorogato il credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, confermando il ruolo strategico del design quale leva di competitività e di valorizzazione dei processi di innovazione delle imprese.
Ambito soggettivo e finalità dell’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese operanti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato.
La finalità dell’agevolazione è sostenere le attività di ideazione estetica e progettazione dei prodotti, valorizzando il contributo del design nei processi di innovazione non tecnologica, con particolare riferimento agli elementi formali ed espressivi del prodotto.
Per attività di design e ideazione estetica si intendono le attività dirette a innovare in modo significativo i prodotti sul piano della forma e degli elementi non tecnici o funzionali, quali, a titolo esemplificativo:
Il concetto di prodotto è inteso in senso ampio e ricomprende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, inclusi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici.
Settore moda e collezioni
Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e in altri comparti caratterizzati da un rinnovo regolare dei prodotti, sono considerate ammissibili le attività relative alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto a quelli precedenti. In particolare:
NOTA BENE: Sono escluse le attività che si limitano al semplice adattamento di collezioni o campionari esistenti, come l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica, ad esempio il solo colore o un dettaglio marginale.
In ogni caso, le attività agevolabili riguardano esclusivamente la fase precompetitiva, che si conclude con la realizzazione di campionari non destinati alla vendita.
Misura del credito d’imposta e decorrenza
Per effetto della modifica introdotta dal comma 925 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha inserito il comma 203-quater.1 nell’articolo 1 della legge n. 160/2019, il credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica è riconosciuto:
La base di calcolo deve essere assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti a qualunque titolo sulle medesime spese.
Per i periodi d’imposta fino al 2025, resta ferma l’aliquota ridotta del 5%, sempre nel limite di 2 milioni di euro. In tale ipotesi, il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’adempimento degli obblighi di certificazione.
ATTENZIONE: Per il credito maturato dal 2026, invece, è prevista la fruizione in un’unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni previste dal comma 204 della legge n. 160/2019.
Limite di spesa e meccanismo di prenotazione
Il rifinanziamento della misura è accompagnato da un limite complessivo di spesa pari a 60 milioni di euro. Al fine di garantire il rispetto di tale plafond, il legislatore ha previsto l’adozione di un meccanismo di prenotazione.
A tal fine, le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere una comunicazione telematica al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), contenente:
Le modalità e i termini di trasmissione della comunicazione saranno definiti con decreto direttoriale del MIMIT.
Spese ammissibili
Il credito d’imposta spetta con riferimento alle seguenti categorie di spese:
Le spese devono essere effettivamente sostenute, correttamente contabilizzate e coerenti con le attività dichiarate dall’impresa.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24. L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né alla determinazione della base imponibile dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
La Legge di Bilancio 2026 conferma anche per il periodo d’imposta 2026 l’innalzamento della soglia di reddito da lavoro dipendente e assimilato rilevante ai fini dell’accesso al regime forfetario, portandola stabilmente da 30.000 a 35.000 euro.
L’articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha previsto che non sono esclusi dal regime forfetario i soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati non superiori a 35.000 euro.
La verifica del limite resta irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato, a condizione che nello stesso anno non siano stati percepiti redditi di pensione o da altro rapporto di lavoro dipendente.
Ne consegue che i contribuenti che nel 2025 non hanno superato la soglia di 35.000 euro e rispettano gli ulteriori requisiti possono applicare il regime forfetario nel 2026.
Requisiti di accesso
Accedono al regime forfetario i contribuenti che, nell’anno precedente:
Il regime forfetario costituisce un regime naturale e non richiede opzione o comunicazioni preventive.
NOTA BENE: Il superamento del limite di 85.000 euro, entro il tetto di 100.000 euro, comporta la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo. Il superamento del limite di 100.000 euro determina invece la cessazione immediata del regime forfetario, con applicazione del regime ordinario e rettifica dell’IVA non detratta.
Imposta sostitutiva
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva pari al:
L’imposta sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP.
Cause di esclusione
Restano esclusi dal regime forfetario, tra gli altri:
La Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025) interviene sulla disciplina fiscale dei buoni pasto, aumentando il limite giornaliero del valore non imponibile per quelli elettronici e confermando, invece, la soglia prevista per i buoni cartacei.
Si modifica l’articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), elevando:
La nuova soglia si applica ai buoni elettronici erogati a partire dal 1° gennaio 2026.
I buoni pasto costituiscono uno strumento di integrazione del reddito a favore dei lavoratori, utilizzabile sia durante la pausa prevista nell’orario di lavoro sia al di fuori di essa, ad esempio per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi convenzionati o supermercati.
Dal punto di vista del datore di lavoro, l’impatto economico risulta contenuto, in quanto le spese sostenute per l’acquisto dei buoni pasto destinati ai dipendenti sono integralmente deducibili ai fini fiscali.
Caratteristiche dei buoni pasto elettronici
I buoni pasto elettronici sono caricati su supporti digitali, come card o applicazioni, e riportano:
I buoni non possono essere utilizzati cumulativamente oltre il numero di otto per singola transazione.
Ambito applicativo dell’agevolazione
La disciplina di favore si applica anche:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".