Credito d’imposta per imprese energivore e conferimento d’azienda

Pubblicato il 17 ottobre 2022

Con il Dl n. 17/2022, articolo 4, è stato previsto un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia – imprese energivore – pari al 20% (portato al 25% dal Decreto Ucraina) se il costo medio dell’energia elettrica dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, è superiore al 30% al costo medio dello stesso periodo del 2019.

Una società pone questione alle Entrate per conoscere se sia possibile beneficiare del bonus a seguito di un’operazione di conferimento di azienda avvenuto con effetto dal 1° luglio 2019. Inoltre, qualora si possa accedere all’agevolazione, quale sia il parametro iniziale di riferimento.

La risposta n. 512 del 14 ottobre 2022 fornisce i dovuti chiarimenti sottolineando come, in materia, siano state emanate le circolari agenziali nn. 13 e 25 del 2022.

Bonus energivore: requisiti

Con riferimento al 1° trimestre 2019, la società non ha sostenuto costi di energia essendo questi imputati alla società precedente il conferimento. Essendo, però, iscritta nell'elenco apposito dell’anno 2022, quindi, per un intervallo temporale in cui ricade il
periodo oggetto di agevolazione, è ammessa a fruire del credito d'imposta in parola.

NOTA BENE: Qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, alla stessa sarà richiesto di restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi maturati.

Parametro iniziale di riferimento

Per quanto riguarda l'individuazione del parametro iniziale di riferimento, la conferitaria non può utilizzare i dati di consumo ricavati dal POD della conferente, in quanto sono soggetti giuridici diversi.

Dunque, i costi della componente energia elettrica sostenuti nel periodo primo trimestre 2019 - iniziale parametro di riferimento - non possono essere utilizzati dall’istante ai fini del raffronto con i costi sostenuti nel primo trimestre 2022.

Pertanto, in tal caso, trova spazio il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, per le quali il parametro di riferimento è fissato in un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.

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