Credito d’imposta per la formazione 4.0: deposito in pochi click

Pubblicato il 07 dicembre 2018

Con una notizia pubblicata il 6 dicembre scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che il deposito telematico dei contratti di secondo livello, al fine di fruire del credito d’imposta per la formazione 4.0, si arricchisce di una nuova funzionalità. In particolare, l’applicativo informativo permette ora di depositare la contrattazione, sia aziendale che territoriale (c.d. di secondo livello), in pochi click.

Cos’è il credito d’imposta per la formazione 4.0?

L’art. 1, co. da 46 a 56 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. "Legge di Bilancio 2018") ha introdotto una misura volta a favorire i processi di innovazione tecnologica e digitale delle aziende: si tratta del credito d'imposta per la formazione 4.0.

Le modalità attuative sono contenute nel D.M. 4 maggio 2018. Possono accedere all’agevolazione economica:

Il credito d’imposta non si applica, invece, alle “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

L'agevolazione può arrivare fino a 300.000 euro per ogni beneficiario, mentre il credito d’imposta è pari al 40% delle spese sostenute nel 2018 per il personale dipendente impegnato nelle attività di formazione relative alle "tecnologie abilitanti". In tal caso, sono ammissibili soltanto i costi aziendali riferiti alle ore o alle giornate di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Al riguardo, la Circolare MISE n. 412088 del 3 dicembre 2018 ha precisato che sono in via di principio ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni “on line”. In tali casi, però, l’impresa ha l’onere di mettere in atto idonei strumenti di controllo volti ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.

Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Sono ammissibili anche le spese per il personale impegnato come tutor o docente, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

La fruizione è automatica ed avviene tramite compensazione, presentando online il modello F24 all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di deposito telematico

Per fruire del credito d’imposta per la formazione 4.0, è necessario procedere al deposito del contratto di secondo livello attraverso la procedura del cd. deposito telematico messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per ottemperare correttamente al disposto dall'art. 3 del DM 4 maggio 2018.

Sul punto, si ricorda che l’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015 stabilisce che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.

Ai fini del deposito, è necessario essere in possesso delle credenziali di Cliclavoro, in qualità di azienda, e accedere alla procedura che richiederà di compilare un modulo online nel quale bisogna specificare alcune informazioni, quali:

Successivamente, sarà possibile caricare il file del contratto.

Infine, occorre tenere a mente che il termine ultimo per il deposito è fissato al 31 dicembre 2018.

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