Credito d’imposta reti d’imprese agricole: istanze

Pubblicato il 06 ottobre 2022

Per il tax credit destinato alle reti di imprese agricole e agroalimentari c’è tempo fino al prossimo 20 ottobre. Nei termini di detta data, in particolare, vanno comunicati gli investimenti realizzati nel corso dell’anno 2021; per le spese delle annualità 2022 e 2023, invece, la comunicazione dovrà essere inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.

La misura agevolativa, introdotta con il comma 131 dell’articolo 1 della L. 178/2020, prevede, per i periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023, un credito d’imposta nella misura del 40% dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, per le reti di imprese agricole e agroalimentari (costituite ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 5/2009 convertito, anche in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino») ai fini della  realizzazione o ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. In particolare, per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, le disposizioni del bonus si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, in caso di grandi imprese, ovvero, alle condizioni stabilite dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in caso di piccole e medie imprese.

Con il provvedimento n. 174713/E/2022 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta nonché approvato il modello di comunicazione con le relative istruzioni.

L’effettività del sostenimento delle spese e della destinazione al potenziamento del commercio elettronico deve risultare da apposita “attestazione” rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del CAF.

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale viene resa nota la percentuale spettante. Inoltre, il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito. L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell’aiuto fruito con applicazione di interessi e sanzioni previsti per l’indebito utilizzo del credito d’imposta.

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