L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 99 del 2 aprile 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ambito applicativo del credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), previsto dall’art. 13 del DL n. 60/2024. Il documento di prassi chiarisce, in particolare, i requisiti oggettivi degli investimenti agevolabili, con specifico riferimento alla possibilità di includere interventi di ammodernamento dei beni.
Il chiarimento assume rilievo nell’ambito della disciplina delle ZLS, che mira a sostenere lo sviluppo delle attività produttive e logistiche attraverso un sistema di incentivi fiscali mirati. In tale contesto, il credito d’imposta rappresenta uno degli strumenti principali per favorire nuovi investimenti all’interno delle aree individuate dalle Regioni.
Proprio con riferimento al perimetro oggettivo dell’agevolazione, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito un principio di carattere generale: l’ammodernamento di beni non rientra tra gli investimenti agevolabili ai fini del credito d’imposta ZLS. La misura, infatti, è riconosciuta esclusivamente per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, come macchinari, impianti e attrezzature, anche mediante contratti di locazione finanziaria.
Ne deriva che gli interventi finalizzati a migliorare, aggiornare o rendere più efficienti beni già esistenti, pur se funzionali all’attività produttiva, non possono beneficiare dell’agevolazione, in quanto non configurano un investimento in nuovi asset, così come richiesto dalla normativa di riferimento.
L’istanza di interpello è stata presentata da una società con l’obiettivo di ottenere chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione della disciplina ZLS, con particolare riferimento alla Zona logistica semplificata “Porto di Venezia-Rodigino”, istituita con D.P.C.M. 5 ottobre 2022, e al credito d’imposta previsto dall’art. 13 del DL n. 60/2024.
L’Istante dichiara di operare in ambito portuale e di disporre, in concessione, di specchi acquei destinati all’ormeggio, alla manutenzione e allo stazionamento di mezzi marittimi di proprietà. Tali mezzi, secondo la prospettazione della società, sarebbero assimilabili a vere e proprie strutture produttive, in quanto dotati di autonomia organizzativa e idonei a costituire centri autonomi di imputazione dei costi, in linea con la nozione già elaborata dall’Amministrazione finanziaria in precedenti documenti di prassi.
Un elemento di criticità evidenziato riguarda la localizzazione di tali mezzi: pur operando all’interno dell’area portuale, essi insistono su mappali acquei che non risultano espressamente inclusi nel perimetro catastale della ZLS, come individuato dalla normativa regionale. Tuttavia, secondo l’Istante, tali aree sarebbero funzionalmente collegate alle infrastrutture a terra ricomprese nella ZLS, consentendo una lettura unitaria dell’area operativa.
Alla luce di tale contesto, la società ha formulato due distinti quesiti interpretativi:
Sotto il profilo oggettivo, il credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate si caratterizza per un ambito applicativo puntualmente delimitato dal legislatore. L’agevolazione è infatti riconosciuta esclusivamente per investimenti realizzati in aree individuate dalle Regioni e destinati a sostenere lo sviluppo delle attività produttive e logistiche ivi insediate.
In particolare, la normativa circoscrive il beneficio agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali nuovi, riconducibili alle categorie dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature varie, purché destinati a strutture produttive localizzate all’interno del perimetro agevolato. Rientrano nell’agevolazione anche le acquisizioni effettuate mediante contratti di locazione finanziaria, confermando l’intento di favorire l’immissione di nuovi asset produttivi nel ciclo aziendale.
Resta invece esclusa qualsiasi estensione dell’ambito oggettivo a tipologie di intervento diverse dall’acquisto di beni nuovi, con una chiara impostazione volta a incentivare investimenti di natura incrementale in nuovi asset produttivi.
In tale contesto, la risposta n. 99/2026 fornisce un chiarimento di particolare rilievo, affermando in modo esplicito che gli interventi di ammodernamento su beni già esistenti non possono beneficiare del credito d’imposta ZLS.
L’Agenzia delle Entrate fonda tale conclusione sul dato normativo e sulle disposizioni attuative contenute nell’art. 3 del DM 30 agosto 2024, che limitano l’agevolazione alla sola acquisizione di beni nuovi. Ne consegue che le spese sostenute per migliorare, aggiornare o rendere più efficienti beni già nella disponibilità dell’impresa – pur se strettamente connesse all’attività produttiva – non risultano ammissibili.
L’impostazione adottata dall’Amministrazione evidenzia come il credito d’imposta sia finalizzato a sostenere nuovi investimenti in capacità produttiva, escludendo invece operazioni di riqualificazione o potenziamento dell’esistente, che non determinano un incremento degli asset aziendali agevolabili.
Con riferimento al primo quesito, relativo alla qualificazione dei mezzi come “strutture produttive” e alla loro localizzazione all’interno del perimetro della ZLS, l’Agenzia delle Entrate non fornisce una risposta nel merito, dichiarando l’istanza inammissibile su questo punto.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che la verifica circa la sussistenza di una struttura produttiva autonoma, nonché l’accertamento della sua effettiva localizzazione all’interno dell’area agevolata, costituiscono valutazioni di fatto. In quanto tali, esse non possono essere oggetto di interpello, ma sono rimesse all’attività istruttoria e di controllo degli uffici competenti.
Nel richiamare i propri precedenti orientamenti, l’Agenzia rinvia ai chiarimenti forniti in tema di credito d’imposta per il Mezzogiorno (cfr. circolare n. 34/E del 2016), nei quali la “struttura produttiva” viene definita come un’entità organizzata dotata di autonomia tecnica, organizzativa e funzionale.
Ne deriva che, sotto il profilo territoriale, l’accesso al beneficio resta subordinato alla concreta verifica dell’insediamento della struttura produttiva all’interno del perimetro ZLS, secondo un accertamento che non può essere anticipato in sede interpretativa.
La risposta n. 99/2026 rafforza un orientamento interpretativo improntato a criteri di stretta aderenza al dato normativo, con effetti rilevanti in fase di pianificazione degli investimenti. Le imprese interessate al credito d’imposta ZLS sono infatti chiamate a valutare con attenzione la natura degli interventi programmati, privilegiando operazioni che comportino l’acquisizione di beni strumentali nuovi, in quanto uniche idonee a soddisfare i requisiti richiesti dalla disciplina.
Parallelamente, sotto il profilo territoriale e organizzativo, emerge l’esigenza di una puntuale verifica preventiva circa la riconducibilità degli asset a una struttura produttiva localizzata all’interno del perimetro agevolato. Trattandosi di aspetti rimessi all’accertamento in concreto, eventuali incertezze interpretative non possono essere risolte in via preventiva tramite interpello, con possibili implicazioni in termini di rischio fiscale.
In questo quadro, assume particolare importanza un’adeguata istruttoria interna e documentale, volta a supportare sia la qualificazione degli investimenti sia la loro corretta localizzazione, al fine di ridurre possibili contestazioni in sede di controllo.
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