Credito inesistente? Condanna penale per compensazione indebita

Pubblicato il 21 settembre 2021

Ultima sentenza di legittimità in tema di elemento soggettivo del reato di indebita compensazione per crediti inesistenti o non spettanti.

Con sentenza n. 34645 del 20 settembre 2021, la Corte di cassazione ha definitivamente confermato la condanna penale impartita all’amministratore unico di una Srl ritenuto colpevole del reato di occultamento di scritture contabili nonché del delitto di indebita compensazione.

Rispetto a tale ultima fattispecie, l’imputato era stato accusato di aver utilizzato, in compensazione di pagamenti originati da imposte afferenti al personale dipendente, crediti IRES risultati inesistenti.

L’imprenditore si era rivolto alla Suprema corte, lamentando, tra gli altri motivi, un’erronea applicazione ed interpretazione delle fattispecie delittuose contestate, quanto al loro profilo soggettivo.

Doglianza, questa, giudicata infondata dagli Ermellini che, in tema di elemento soggettivo del reato di indebita compensazione di crediti previsto dall'art. 10-quater del D.lgs. n. 74 del 2000, hanno richiamato quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Elemento soggettivo del reato di indebita compensazione

L'inesistenza del credito – si legge nel testo della decisione - costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l'Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il fisco.

Con riferimento poi al profilo del dolo, è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo richiesto, anche la condotta di accettazione della carica di amministratore nella consapevolezza delle eventuali criticità societarie.

Consapevolezza che, secondo la Corte, doveva certamente e all'evidenza risultare nel caso in esame, in cui la compensazione era stata operata con un credito IRES relativo a un anno di imposta nel quale la società non era ancora in vita.

In un tale contesto, infatti, non poteva di certo essere ipotizzato come esistente un credito di imposta legittimamente usufruibile dalla stessa compagine, anche da parte di un amministratore da poco nominato come l'imputato.

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