Credito Iva trimestrale, modello TR entro il 30 aprile

Pubblicato il 11 aprile 2024

Entro il 30 aprile 2024, i contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva relativo al primo trimestre 2024 sono tenuti a presentare l’apposito modello Iva/TR.

Si tratta dei soggetti passivi Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma ovvero l’utilizzo in compensazione orizzontale.

In alcuni casi è necessaria l’apposizione sull’istanza del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte del soggetto incaricato della revisione legale.

Il modello TR è stato aggiornato 14 marzo 2023 per tenere conto della nuova numerazione dei righi relativi ai quadri TA e TB, nonché delle novità in tema di procedure concorsuali.

Per la presentazione del modello valgono le medesime regole previste per la trasmissione delle dichiarazioni annuali, compresa quella secondo cui, se un’istanza trasmessa nei termini è scartata dal sistema, la stessa si considera tempestiva se viene ritrasmessa entro 5 giorni dalla data di comunicazione dei motivi di scarto.

Il credito Iva trimestrale – se di importo superiore a 30.000 euro – può essere richiesto a rimborso senza la prestazione di una garanzia nel caso in cui l'istanza sia munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo con allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di taluni requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva.

E’ previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per la compensazione ed i rimborsi dei crediti Iva di importo non superiore a 50.000 euro annui (ovvero a 70.000 euro annui per effetto dell'articolo 14, comma 1 del DLgs.1/2024 entrato in vigore il 13 gennaio 2024) in favore dei soggetti ISA con un determinato livello di affidabilità fiscale. Tuttavia, l’operatività della nuova soglia (70.000 euro) è subordinata all’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili. Infatti, l’ultimo provvedimento che ha definito i livelli Isa (provvedimento n. 140005/E/2023) era riferito al periodo d’imposta 2022 e, con riguardo al credito IVA annuale maturato nel 2023, ha previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità (entro il limite di 50.000 euro) in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 (su una scala di 10) oppure a 8,5 (facendo la media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022). 

È, dunque, al limite di 50.000 euro che deve farsi riferimento per l’utilizzo dei crediti Iva maturati nei primi 3 trimestri del 2024, nonostante la modifica normativa. In particolare, la soglia dei 50.000 euro è riferita alle compensazioni effettuate nel 2024 ed è cumulativa delle compensazioni sia del credito IVA annuale 2023 che dei crediti Iva trimestrali 2024.

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