Credito locazione botteghe e negozi anche con le concessioni

Pubblicato il 08 settembre 2020

Sì al credito d'imposta per la locazione di botteghe e negozi se la struttura contrattuale presenta la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”.

Così l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 318 del 7 settembre 2020.

Il decreto Cura Italia - Dl 18/2020 - concede un credito d'imposta - c.d. tax credit affitti - pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione relativi ad immobili di categoria catastale C/1, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa che siano:

Ma la norma non cita il rapporto contrattuale in forma di “concessione” (con un canone annuo soggetto a rivalutazione Istat e con la previsione dell'indennità al conduttore al momento del rilascio), poiché l’unico contratto menzionato è il canone di locazione.

Il titolare di una concessione demaniale, che ha subito la chiusura per effetto dei decreti Covid-19, può fruire del beneficio?

Per la risposta, che ritiene fruibile l’agevolazione in caso di concessione e nel rispetto dei requisiti di legge, l’Agenzia si avvale dei chiarimenti forniti con la circolare n. 14/E/2020, circa la sostanzialmente identica agevolazione del decreto Rilancio (ex articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34):

  1. «I predetti canoni devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili (di cui si dirà di seguito) avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti».
  2. il legislatore ha assimilato alla locazione, anche l'ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing operativo, poiché «questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione "tipico"».

In calce alla risposta, l’Agenzia ricorda che per evitare la sovrapposizione in capo ai medesimi soggetti e per le medesime spese, è previsto espressamente il divieto di cumulo delle due agevolazioni in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo.

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