Credito professionale con prelazione, se l'incarico è personale

Pubblicato il 15 ottobre 2015

Con sentenza n. 20750 depositata il 14 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha accolto il ricorso di un avvocato, avverso la pronuncia che aveva negato la natura di credito privilegiato – invocata ai sensi dell'art. 2751 bis c.c. e 54 Legge fall. - ad un proprio compenso professionale ammesso allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria, in favore della quale aveva effettuato delle prestazioni.

La Cassazione, in proposito – riconoscendo invece il privilegio invocato - ha disatteso la ricostruzione operata dai giudici di merito, laddove avevano negato la qualità prelatizia del credito in questione, per aver il professionista ricorrente svolto la sua prestazione quale appartenente ad uno Studio legale di vaste dimensione.

A parere del Tribunale infatti – in base ad una interpretazione restrittiva del menzionato art. 2751 bis c.c. - detta circostanza avrebbe avuto riflessi negativi sia sulla natura retributiva del credito che sulla personalità della prestazione, resa nell'ambito di una cooperazione collaborativa propria delle medie – grandi associazioni professionali.

Di diverso avviso - si è detto - la Cassazione, la quale tuttavia ha operato una precisa distinzione.

Nel senso che occorre verificare, in particolare, se il cliente abbia conferito l'incarico da cui deriva il credito al professionista personalmente, oppure all'entità collettiva (studio o associazione) nella quale è organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato.

Incarico al professionista. Credito privilegiato

Nel primo caso – per l'appunto ricorrente nella fattispecie in esame – il credito ha senz'altro natura privilegiata in quanto costituisce in via prevalente la remunerazione di una prestazione lavorativa, ancorché necessariamente comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo pur autonomo svolgimento. Solo nel secondo caso – qui non ricorrente - la natura sarebbe stata chirografaria, riferendosi il credito ad un'attività essenzialmente imprenditoriale.

Sì al privilegio, anche con parcella intestata allo studio

Né l'eventuale intestazione delle parcelle allo Studio muta alcunché, una volta ammesso il credito e la sua imputabilità alla prestazione dell'avvocato con successo insinuatosi al passivo.

D'altra parte è pacificamente escluso che il credito nascente dal rapporto tra cliente e singolo professionista degradi da privilegiato a chirografo nel caso in cui sia oggetto di cessione all'associazione, essendo questa, semmai, la sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio.  

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