Credito senza privilegio se il legale agisce in nome dell’associazione professionale

Pubblicato il 09 settembre 2015

La circostanza che un avvocato, ai fini della proposizione della domanda di ammissione al passivo fallimentare, agisca anche in qualità di legale rappresentante dell’associazione professionale, lascia presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera e, dunque, l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall’articolo 2751 bis del Codice civile per le retribuzioni dei professionisti.

E’ onore del creditore, in detto contesto, dare la prova della eventuale personalità del rapporto.

Sulla scorta di dette motivazioni, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 17820 depositata l’8 settembre 2015, ha rigettato il ricorso promosso da un legale, in proprio e quale rappresentante dell’associazione professionale di cui faceva parte, contro il provvedimento che aveva ammesso al passivo di un fallimento, solo in via chirografaria, un credito rivendicato a titolo di prestazioni professionali di consulenza.

Nel testo della decisione è stato, in particolare, ricordato il principio di diritto già espresso in materia dalla Cassazione secondo cui il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il professionista sia inserito in un’associazione professionale, a condizione che il rapporto di prestazione d’opera si instauri tra il singolo professionista e il cliente.

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