Crisi aziendale, tutele ridotte

Pubblicato il 21 gennaio 2008

Sentenza di Cassazione numero 528 del 2008: a gestire la crisi aziendale in ipotesi di licenziamenti collettivi e le informazioni sulla altrettanto complessa procedura di mobilità è il sindacato, non il giudice. La legge 223/1991, ha infatti introdotto nelle operazioni che presiedono alla crisi d’Azienda il passaggio da un controllo giurisdizionale effettuato ex post ad un preventivo controllo dell’iniziativa imprenditoriale, devoluto, per l’appunto, alle organizzazioni sindacali. Ne consegue che eventuali inadempienze dell’imprenditore possono essere contestate esclusivamente dal sindacato. 

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