Ccnl Cinematografia produzione. Rinnovo
Pubblicato il 07 agosto 2025
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Il 23 luglio 2025 Anica e Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti dell'industria cineaudiovisiva. Le Parti precisano che l'erogazione economica prevista dall'accordo, comprensiva dell'anticipo erogato dal mese di luglio 2025 a tutto il personale in forza alla data di sottoscrizione è considerata in acconto dei futuri miglioramenti contrattuali e subordinata allo scioglimento della riserva. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 (Vai al testo dell'accordo).
Classificazione del personale
Con il rinnovo viene introdotto il livello 6 Super nel quale sono inquadrati i lavoratori che, oltre alle prerogative previste al 6° livello, in ragione della maggiore esperienza maturata o delle prerogative professionali di alta specializzazione, sono chiamati in via continuativa a svolgere attività di direzione e coordinamento di altri lavoratori nell'ambito di un reparto tecnico o di un processo produttivo.
Per tali lavoratori il periodo di prova viene fissato a 5 mesi, l'indennità di maneggio denaro in € 135,00.
Il periodo di preavviso per tali lavoratori viene così definito:
- 2 mesi fino a 5 anni di servizio;
- 4 mesi fino da 5 a 10 anni di servizio;
- 5 mesi oltre 10 anni di servizio.
Minimi retributivi
Definiti aumenti con decorrenza gennaio 2026, luglio 2026, luglio 2027 e gennaio 2028. Le tabelle retributive sono consultabili nella "Banca dati".
Arretrati periodo gennaio-giugno 2025
Livello | Arretrati |
---|---|
1 | 195,65 |
2 | 232,83 |
3 | 273,91 |
4 | 315,00 |
4 Super | 334,57 |
5 | 356,09 |
5 Super | 367,83 |
6 | 414,78 |
6 Super | 428,48 |
7 | 487,17 |
7 Super | 508,70 |
Aumenti periodici di anzianità
Viene definito l'importo dello scatto di anzianità per il livello 4°S in € 15,22 e per il nuovo livello 6°S in € 18,34.
R.O.L.
Il lavoratore dovrà chiedere di fruire dei Rol con un preavviso di almeno 72 ore prima, il datore di lavoro dovrà darne autorizzazione o diniego motivato entro 48 ore dalla richiesta. Nei casi di imprevista necessità il lavoratore può fare richiesta in un tempo inferiore a 72 ore prima e il datore di lavoro dovrà darne autorizzazione o diniego entro 24 ore dalla richiesta.
Le 50 ore annue o pro-rata, per assunzioni in corso dell'anno o riproporzionamento per part time e periodi di assennza, vanno godute dal dipendente entro 12 mesi dalla fine del periodo di maturazione (31/12 dell'anno successivo); trascorso tale termine (12 mesi) le ore maturate e non ancora godute andranno retribuite con il successivo cedolino di gennaio.
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