Crisi da sovraindebitamento. I ragionieri ammessi agli elenchi

Pubblicato il 06 novembre 2015

Con la sentenza del Tar Lazio del 4 novembre 2015, la n. 12457, a favore del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che aveva proposto ricorso contro il Ministero della Giustizia, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'Economia, è stata fatta chiarezza sul possesso della laurea come requisito indispensabile per l'iscrizione dei professionisti agli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Il requisito della laurea per l'iscrizione negli elenchi

Nel ricorso presentato dal Consiglio nazionale avverso il DM n. 202 del 24 settembre 2014, avente ad oggetto il «Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 3/2012, come modificata dal dl 179/2012», si evidenzia come il requisito della laurea per l'iscrizione negli elenchi imposto in modo generalizzato fosse in contrasto sia con l'ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Dlgs n. 139/2005, che con la legge n. 3/2012 (che disciplina le procedure paraconcorsuali).

Nello specifico, in base ai requisiti imposti dal regolamento citato si escludeva che potessero essere iscritti negli elenchi anche i ragionieri commercialisti iscritti alla sezione A – Commercialisti dell'albo ex art. 34 del Dlgs n. 139/2005.

La richiesta del possesso di una laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche, di fatto, impediva l'accesso agli elenchi a 35 mila professionisti in possesso del solo diploma di ragioniere, ancorché iscritti alla sezione A dell'albo.

La parola finale del Tar Lazio

Il Tar Lazio sancisce che il requisito del possesso della laurea per i ragionieri della sezione A, per poter aver accesso agli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, non è necessario.

I professionisti che, infatti, sono iscritti nella sezione A dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, pur senza un titolo di laurea, hanno riconosciute le stesse idoneità previste per i commercialisti muniti di laurea. Unica differenza per gli scritti nella sezione A è il titolo che può essere quello di dottore commercialista per i laureati oppure di ragioniere commercialista per i professionisti che ante 2008 erano iscritti all’albo dei ragionieri e periti commerciali.

Effetto immediato

Colmando così un errore di coordinamento tra il Dm n. 202/2014 e la Legge n. 3/2012, il Tar Lazio riconosce il pieno accesso dei ragionieri agli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, purché iscritti nella sezione A dell’albo dei commercialisti ed esperti contabili.

La sentenza è immediatamente esecutiva cosicché, da subito, gli organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento possono aprire loro porte a quei ragionieri che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino già iscritti all’albo dei ragionieri e periti commerciali.

L'appartenenza all'Albo non è condizione di esclusività

Con altra sentenza del Tar Lazio, la n. 12459 sempre del 4 novembre, si stabilisce inoltre che possono iscriversi negli elenchi dei gestori di crisi anche soggetti diversi dai professionisti purché dotati dei requisiti di indipendenza e professionalità. Dunque, non vi è esclusività per le categorie professionali dei dottori commercialisti, esperti contabili, notai e avvocati. Può esserci una preferenza, ma non un'esclusiva per gli appartenenti ad Albi, dal momento che spetta al responsabile del registro la valutazione di chi aspira all’iscrizione nel registro dei gestori della crisi. È onere del responsabile del registro valutare l'’indipendenza e la professionalità richiesta dalla Legge 3/2012, anche nei confronti di chi chiede di essere iscritto ma non proviene da un Albo.

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