Crisi del gruppo con poche regole

Pubblicato il 18 settembre 2006

Nulla è previsto nella nuova legge fallimentare (dlgs n. 5/2006) circa il caso del fallimento – o del concordato preventivo - di un gruppo di imprese, né circa il caso del fallimento di un’impresa inserita in un gruppo. Sotto il profilo della competenza, un’ordinanza del Tribunale di Roma del 4 luglio stabilito che in ipotesi di fallimento di un’impresa facente parte di un gruppo, competente a disporre l’eventuale conversione del fallimento in amministrazione straordinaria è il tribunale che ha dichiarato il fallimento, non quello che ha dichiarato l’insolvenza dell’”impresa madre” ammessa all’amministrazione straordinaria. La soluzione cui è giunto il Tribunale di Roma è stata suggerita dalle regole contenute nella Prodi bis e nella Legge Marzano (articolo 3, comma 3). Ma quest’ultima norma nulla dispone sulla conversione di un fallimento già dichiarato in amministrazione straordinaria.            

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy