Il 7 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due risposte ad interpello con le quali ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale di due strumenti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Dlgs. n. 14/2019), evidenziando in entrambi i casi la portata e i limiti delle norme fiscali agevolative nei percorsi di risoluzione della crisi.
In particolare:
Entrambe le risposte dell’Agenzia delle Entrate, sebbene riferite a strumenti differenti del Codice della crisi d’impresa, si fondano su una linea interpretativa condivisa: le agevolazioni fiscali previste dal TUIR, che escludono dal reddito imponibile alcune componenti straordinarie, non sono applicabili a procedure o istituti non espressamente contemplati dal legislatore tributario.
L’Agenzia adotta quindi un approccio rigoroso e sistematico, valutando con attenzione i presupposti richiesti per beneficiare dei regimi agevolativi e escludendo la possibilità di estensioni analogiche. In entrambi i casi, viene ribadito che le fattispecie esaminate non rientrano nell’ambito applicativo delle disposizioni del TUIR che prevedono l’irrilevanza fiscale di plusvalenze o sopravvenienze attive in contesti concorsuali o di ristrutturazione del debito.
Nello specifico, l’Agenzia evidenzia come:
Vediamo nel dettaglio le conclusioni contenute nelle risposte n. 178 e n. 179 dell’Amministrazione finanziaria, con riferimento alle fattispecie trattate e ai motivi che hanno condotto all’esclusione delle agevolazioni fiscali previste dal TUIR.
Con la risposta n. 178 del 7 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sull’applicazione dell’art. 86, comma 5, del TUIR nell’ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi, avviata da una società di persone (ALFA s.n.c.) ai sensi degli articoli 23 e seguenti del D.Lgs. n. 14/2019.
L’istante aveva avviato il percorso con la nomina dell’esperto e, a fronte di una proposta ricevuta da un potenziale acquirente, intendeva cedere l’intero compendio aziendale per soddisfare – tramite accordo – i creditori bancari. L’operazione si sarebbe svolta all’interno della composizione negoziata, in esecuzione di un accordo raggiunto con i creditori. L’istanza di interpello chiedeva se la plusvalenza derivante da tale cessione potesse non concorrere alla formazione del reddito imponibile, beneficiando del regime agevolativo previsto dall’art. 86, comma 5, TUIR.
Conclusioni dell’Agenzia
L’Agenzia nega l’applicazione del beneficio fiscale richiesto, affermando che la composizione negoziata, anche se conclusa con un accordo tra le parti, non possiede i requisiti formali richiesti dall’art. 86, co. 5, TUIR. In particolare:
Viene inoltre sottolineato che l’art. 25-bis, comma 5, del CCII, che disciplina le misure premiali collegate alla composizione negoziata, richiama altre norme del TUIR (come l’art. 88, co. 4-ter e l’art. 101, co. 5) ma non fa riferimento all’art. 86, co. 5, a conferma della volontà del legislatore di escludere l’agevolazione in esame da questo ambito.
Questa posizione riflette l’orientamento restrittivo dell’Agenzia, che considera l’art. 86, co. 5, una norma di stretta interpretazione, non estendibile per analogia a istituti diversi da quelli esplicitamente indicati.
Con la risposta n. 179 del 7 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema dell’applicabilità dell’art. 88, comma 4-ter, del TUIR alle sopravvenienze attive derivanti da riduzione dei debiti in ambito di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del D.Lgs. n. 14/2019.
La procedura è stata attivata da una società già sottoposta a composizione negoziata, non andata a buon fine. In seguito, la società ha depositato presso il tribunale ricorso per l’accesso al concordato semplificato, ottenendo autorizzazione alla vendita di un ramo d’azienda e successiva omologazione giudiziale del piano. Nella fase precedente all’apertura formale della liquidazione, è stata registrata una significativa sopravvenienza attiva da esdebitazione, derivante dallo stralcio dei debiti verso alcuni creditori. L’istante chiede se tale componente possa rientrare tra quelle escluse da imposizione ai sensi dell’art. 88, co. 4-ter.
Conclusioni dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate esclude l’applicazione dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR alla fattispecie del concordato semplificato. La motivazione si basa su elementi formali e sistematici:
L’Agenzia sottolinea inoltre che l’art. 25-bis, co. 5, del CCII – che richiama espressamente l’art. 88, co. 4-ter – si riferisce solo agli accordi conclusi nell’ambito della composizione negoziata, non estendendo il beneficio al concordato semplificato.
Le risposte n. 178 e 179 tracciano con coerenza l’orientamento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate in relazione al trattamento fiscale degli strumenti introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Pur riferendosi a due istituti differenti – la composizione negoziata con accordo e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – entrambe le pronunce condividono un principio fondamentale: le agevolazioni fiscali previste dal TUIR non si applicano se manca un esplicito richiamo normativo.
Per questo motivo, nel primo caso, è stata negata l’irrilevanza fiscale delle plusvalenze realizzate in esecuzione dell’accordo negoziato (art. 86, co. 5, TUIR); nel secondo, è stata confermata l’imponibilità delle sopravvenienze attive da esdebitazione in procedura semplificata (art. 88, co. 4-ter, TUIR).
In entrambi gli interpelli, l’Agenzia ha evidenziato che il solo collegamento funzionale con situazioni di crisi o risanamento non è sufficiente a giustificare l’applicazione di un regime di favore, in assenza di specifica previsione legislativa.
Questa impostazione riflette un chiaro approccio prudenziale e sistematico, volto a garantire certezza del diritto e a prevenire estensioni improprie delle agevolazioni fiscali. In attesa dell’attuazione della delega per la riforma fiscale prevista dalla legge n. 111/2023 – che potrebbe introdurre regimi specifici per gli istituti del CCII – le imprese dovranno attenersi alle regole ordinarie di determinazione del reddito anche nell’ambito delle nuove procedure di gestione e liquidazione della crisi.
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