La domanda di esdebitazione può essere presentata anche subito dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, purché conservi un collegamento funzionale con la procedura concorsuale e non dia luogo a un autonomo procedimento del tutto separato.
È quanto chiarito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 74/2026, depositata il 12 maggio 2026, pronunciandosi sulla legittimità dell’articolo 281, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La Consulta ha dichiarato la questione non fondata, ma ha fornito una lettura costituzionalmente orientata della norma, decisiva per l’applicazione pratica dell’istituto.
Il punto centrale riguarda il significato della previsione secondo cui il tribunale dichiara l’esdebitazione “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura”. Per la Corte, questa contestualità non va intesa in senso rigidamente cronologico, ma come contestualità logica.
La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Arezzo, nell’ambito di un procedimento avviato da una debitrice persona fisica, già titolare di impresa individuale.
La procedura di liquidazione giudiziale era stata chiusa con decreto depositato il 13 dicembre 2024. Solo successivamente, il 31 marzo 2025, la debitrice aveva presentato ricorso per ottenere l’esdebitazione.
Secondo il giudice rimettente, l’articolo 281, comma 1, CCII sembrava imporre che la decisione sull’esdebitazione intervenisse necessariamente insieme al decreto di chiusura. Ne sarebbe derivata l’inammissibilità della domanda proposta dopo la chiusura della procedura.
Il Tribunale ha però dubitato della compatibilità di questa disciplina con la legge delega n. 155/2017, che imponeva al Governo di prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione “subito dopo la chiusura della procedura”. Da qui il sospetto di violazione dell’articolo 76 della Costituzione, per possibile eccesso di delega.
L’esdebitazione consente al debitore persona fisica di ottenere la dichiarazione di inesigibilità dei debiti concorsuali rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura.
La finalità dell’istituto è quella di favorire la ripartenza del debitore meritevole, secondo la logica del fresh start: chi ha collaborato con gli organi della procedura e non ha tenuto condotte fraudolente o di mala fede deve poter rientrare nel circuito economico senza restare vincolato a tempo indeterminato ai debiti pregressi.
Nel Codice della crisi, la disciplina dell’esdebitazione si collega in particolare agli articoli:
Proprio l’articolo 281 è stato esaminato dalla Consulta nella sentenza n. 74 del 12 maggio 2026.
La Corte costituzionale ha escluso l’illegittimità della norma, ma ha respinto l’interpretazione più restrittiva.
Secondo la Consulta, l’espressione “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” non deve essere letta come obbligo di perfetta coincidenza temporale. La contestualità richiesta dall’articolo 281 è, piuttosto, una contestualità logica e funzionale.
Questo significa che il tribunale può pronunciarsi sull’esdebitazione:
In questa prospettiva, la domanda successiva alla chiusura non è automaticamente tardiva. Occorre verificare se essa sia ancora collegata alla procedura e se non richieda l’apertura di un nuovo procedimento autonomo.
La Corte valorizza anche l’esigenza, derivante dal diritto dell’Unione europea, di evitare che il debitore sia costretto ad avviare una procedura ulteriore per ottenere la liberazione dai debiti. L’esdebitazione deve restare, per quanto possibile, interna alla procedura di liquidazione giudiziale.
La pronuncia si muove nel solco del favor debitoris, ma non elimina le garanzie per i creditori.
L’esdebitazione non opera automaticamente: il tribunale deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, tra cui la meritevolezza del debitore, l’assenza di frode o mala fede e la collaborazione con gli organi della procedura.
Inoltre, l’istanza deve essere comunicata ai creditori ammessi al passivo, che possono presentare osservazioni. Il contraddittorio resta quindi un passaggio essenziale anche quando la domanda sia proposta subito dopo la chiusura della liquidazione.
La Consulta precisa, tuttavia, che la possibilità di presentare l’istanza dopo la chiusura non equivale a un’apertura senza limiti temporali. La domanda deve collocarsi in un momento ancora compatibile con la procedura concorsuale, ad esempio prima che il decreto di chiusura abbia esaurito i propri effetti o durante l’eventuale ultrattività degli organi della procedura.
Pur dichiarando la questione non fondata, la Corte costituzionale evidenzia la necessità di un intervento del legislatore.
La disciplina dell’esdebitazione è infatti il risultato di più modifiche normative ravvicinate, che hanno generato dubbi applicativi. In particolare, resta da definire con maggiore precisione il termine entro cui il debitore può presentare l’istanza dopo la chiusura della procedura.
Un riassetto normativo dovrebbe bilanciare:
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 74/2026, l’articolo 281, comma 1, CCII deve essere interpretato nel senso che:
La contestualità richiesta dalla norma è una contestualità funzionale, non una coincidenza temporale assoluta.
Il debitore persona fisica può quindi chiedere l’esdebitazione anche subito dopo la chiusura della procedura, purché la richiesta rimanga collegata alla liquidazione giudiziale e siano rispettate le garanzie del contraddittorio con i creditori.
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